
L'articolo 21 del decreto sblocca Italia ha introdotto un'importante agevolazione per chi acquista casa da destinare all'affitto. Infatti chi compra un immobile a destinazione residenziale di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione, ha diritto a una detrazione irpef del 20% per una spesa massima di 300 mila euro. Ma ci sono delle condizioni da rispettare
La detrazione irpef
Nell'articolo 21 intitolato "misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione" è previsto un bonus per chi acquista, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017, immobili a destinazione residenziale- che siano di nuova costruzione oppure oggetto di interventi di ristrutturazione, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. Tale bonus consiste in una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile che risulta dall'atto di compravendita
Il limite massimo di spesa è di 300.000 euro e l'agevolazione è prevista solo per le persone fisiche e non per chi esercita attività commerciali. Stesso limite di spesa è valido non solo per chi acquista, ma anche per chi sostiene le spese per costruire un immobile a destinazione residenziale sull'area edificabile che già possiede il contribuente prima che inizino i lavori o sulla quale è già stato riconosciuto il diritto di costruire
Le condizioni per usufruire del bonus
Per poter usufruire del bonus ci sono però delle condizioni da rispettare:
- L'immobile acquistato o costruito su aree edificabili deve essere messo in locazione per almeno otto anni continuativi a canone concordato entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori
- Se per motivi non imputabili al locatore, il contratto d'affitto si risolve prima degli 8 anni ne deve essere stipulato un altro entro un anno
- Il contratto non può essere stipulato tra genitore e figlio, quindi non devono esistere rapporti di parentela di primo grado tra inquilino e proprietario
- L'immobile deve essere a destinazione residenziale e non può essere classificato o classificabile nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9, quindi non può essere un immobile di lusso, signorile o di pregio
- L'immobile non deve essere ubicato nelle zone che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, in quelle destinate a nuovi complessi insediativi o a nuovi insediamenti per impianti industriali e per usi agricoli
- L'immobile deve appartenere alle classi energetiche a o b
La deduzione deve essere ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione è non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste dalla legge
3 Commenti:
Beh, è interessante recuperare un minor imponibile per 8 anni, ma si perdono le agevolazioni prima casa (iva o registro + notarili)
ma è una detrazione o un onere deducibile ?
Specificazione
(Mancava 2015 diversamente sembra che l'agevolazione spetti solo per il 2017)
... ............." è previsto un bonus per chi acquista, dal 1 gennaio ( 2015 ) al 31 dicembre 2017,
per commentare devi effettuare il login con il tuo account