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Riscaldamenti
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Ogni inverno, soprattutto per chi si è trasferito da poco in un condominio, la domanda ricorrente è sempre la stessa sugli orari di accensione e spegnimento dei termosifoni: chi decide quando accendere i riscaldamenti? Scopriamolo insieme.

A differenza dei condomini dotati di riscaldamento autonomo, nei quali ciascun appartamento è dotato di una propria caldaia e non ci sono vincoli di orario, per il riscaldamento centralizzato in condominio gli orari di accensione e spegnimento devono essere stabiliti dall’assemblea condominiale o dall’amministratore.

In ogni caso l'accensione del riscaldamento, e quindi dei termosifoni, dipende dalla suddivisione a seconda delle diverse zone o fasce climatiche, dalla più fredda alla più calda, a seconda della posizione geografica viene determinato il periodo di accensione dei riscaldamenti e il numero di ore giornaliere consentite.

Ogni condominio, quindi, rimanendo nei parametri previsti dal governo può decidere gli orari di accensione dei riscaldamenti. Altro elemento da tenere a mente è che, nei condomini con riscaldamento centralizzato, i termosifoni possono essere accesi solamente tre le 5 e le 23. Inoltre, la temperatura massima consentita è di 19 gradi, con un margine di tollerabilità di circa 2 gradi.

Spesso stabilire gli orari di accensione e di spegnimento dei termosifoni non è molto semplice. Così, chi decide quando accendere i riscaldamenti in condominio è l’assemblea condominiale, con una delibera a cui possono partecipare e votare gli inquilini. Oppure, gli orari possono anche essere stabiliti per decisione dell’amministratore in caso di mancata delibera.

Nel caso si vogliano cambiare gli orari di accensione dei riscaldamenti, occorre convocare una nuova assemblea condominiale inserendo nell’ordine del giorno una discussione sull’argomento per mettere ai voti l’eventuale modifica. Generalmente, le assemblee sono indette dall’amministratore di condominio. Possono chiedere la convocazione anche:

  • i condomini, se l’amministratore è impedito per malattia grave o è defunto;
  • almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell’edificio;
  • il curatore speciale.
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