
La scadenza per il versamento della seconda rata di Imu e Tasi, fissata al 16 dicembre, è ormai alle porte. A dover pagare, infatti, non sono solo i proprietari di immobili, ma in alcuni casi anche gli inquilini. Vediamo nel dettaglio le regole per il pagamento delle imposte sulla casa per gli affittuari.
Pagamento Imu e Tasi inquilini
La Tasi per i proprietari di prime case, a partire dal 2016, è stata abolita. L'esenzione non vale solo per i proprietari, ma anche per gli inquilini che abbiano residenza presso l'immobile locato.
A versare l'imposta, nel caso appena descritto, deve essere il proprietario secondo la percentuale deliberata dal Comune. In mancanza di un'opportuna delibera la percentuale da versare è del 90%. Il proprietario dovrà versare anche l'Imu. Ma non è tenuto a versare la restante parte (il 10%) non pagata dall'inquilino.
Tasi inquilino prima o seconda casa
Discorso diverso, invece, per quanto riguarda il caso di un inquilino che non risieda nella casa che ha in affitto. Stando così le cose, l'inquilino è tenuto a versare la Tasi nella misura stabilita dal regolamento comunale, tra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo della stessa. La restante parte deve essere versata dal proprietario.
E lo stesso vale anche per i titolari di leasing o gli inquilini di locali commerciali. Ma imprese e professionisti possono dedurre la Tasi ai fini Irpef e Ires, proprio come avviene per la Tari (ma non l'Imu, che dal 2013 è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, ai fini Irpef e Ires, nella misura del 20%).
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