
Superbonus 110 anche per gli immobili storici. A patto che siano aperti al pubblico. A indicarlo nello specifico l'articolo 80 del decreto agosto.
In particolare, il comma 6 dell'articolo 80 del decreto agosto recita:
"All'articolo 119, comma 15-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: 'appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9' sono sostituite dalle seguenti: 'appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico".
Modificando l'articolo 119, comma 15-bis, del decreto Rilancio, come evidenziato da Casa e clima, il comma 6 dell'articolo 80 del decreto agosto ha stabilito che "che le detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9, ma solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico".
Ricordiamo che rientrano nella categoria catastale A/1 le abitazioni di tipo signorile, nella categoria catastale A/8 le abitazioni in villa e nella categoria catastale A/9 i castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
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