Commenti: 0
I requisiti per l'agevolazione prima casa non sono rinviabili
GTRES

Attenzione ai requisiti per l'agevolazione prima casa, non sono rinviabili. A dirlo la Cassazione con l'ordinanza 10513/2021.

Secondo quanto chiarito, non è possibile beneficiare dell'agevolazione prima casa se, senza i requisiti previsti, "si subordina il contratto di acquisto alla condizione sospensiva consistente nel conseguimento dei requisiti occorrenti". In sostanza, non è possibile dire che si compra l'immobile se entro due anni non si è più proprietari delle abitazioni possedute.

La Cassazione ha motivato la decisione sottolineando che le norme recanti agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione. Di conseguenza, nel momento in cui la legge richiede la sussistenza di determinati requisiti per poter usufruire del beneficio fiscale, tali requisiti devono sussistere nel momento stesso in cui la legge li richiede. Non è possibile inserire nel contratto una clausola con la quale si sposta il termine entro il quale sono necessari i requisiti per beneficiare dell'agevolazione. 

I requisiti per beneficiare dell'agevolazione prima casa sono:

  • non essere proprietario, nello stesso Comune, di altro immobile idoneo ad essere adibito ad abitazione, neppure in comunione con il coniuge;

  • non essere titolare di diritti di uso, usufrutto, abitazione su altro immobile nel medesimo Comune;

  • non essere titolare, interamente o per quote, di altro immobile su tutto il territorio nazionale, per il quale si abbia già fruito delle agevolazioni;

  • l'immobile si deve trovare nel Comune in cui l'acquirente ha stabilito o stabilirà la propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto o nel quale svolge la propria attività;

  • l'immobile acquistato non deve essere considerato di lusso.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account