
In quali casi un terreno recintato non deve essere considerato pertinenza e quindi avere un diverso peso ai fini fiscali? Sul tema si è espressa la Ctp Milano.
Con la sentenza 1001/2022, la Ctp Milano ha chiarito che "il terreno adiacente un fabbricato non può essere considerata una pertinenza solo perché vi è stata messa una recinzione".
Come sottolinato da Italia Oggi, che ha trattato il tema, secondo la Ctp, per poter riconoscere il rapporto di pertinenzialità serve "una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che non si risolva in un mero collegamento funzionale movibile ad libitum, quale invece, nella specie, una mera recinzione dell'area". Di conseguenza, non è sufficiente una recizione per far sì che un terreno venga considerato pertinenza.
Nel caso in esame, la Ctp Milano si è espressa in merito all'impugnazione da parte di una srl di un avviso di accertamento Imu emesso dal Comune in conseguenza dell'omessa dichiarazione e dell'omesso versamento della quota Imu relativa al terreno.
Secondo la ricorrente, il terreno rappresentava una pertinenza del fabbricato industriale contiguo e quindi non doveva essere assoggettato a imposta autonoma. La Ctp Milano ha però chiarito perché un terreno recintato non puà essere considerato pertinenza.
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