
Quando si parla di superbonus 110 è necessario prestare attenzione ai beneficiari. Chi sono i soggetti che possono usufruire dell'agevolazione? Una domanda alla quale ha di recente risposto il Fisco, fornendo alcuni importanti chiarimenti.
A Fisco Oggi, la rubrica telematica dell'Agenzia delle Entrate, è stato domandato: "Da risposta ad altro quesito, leggo che chi non possiede un'imposta lorda né un reddito imponibile, ma è proprietario di un'abitazione o un terreno in territorio italiano (e in presenza di tutti gli altri requisiti), può accedere al Superbonus 110%. Avrei la possibilità economica ad affrontare le spese per eseguire dei lavori di ristrutturazione di un immobile posseduto da miei familiari ma di cui non sono proprietario. L'età e i vincoli imposti dall'istituto a cui vorremmo rivolgerci per fare la cessione del credito escludono che i proprietari stessi possano fare loro la richiesta. Posso accedere io al Superbonus 110%, come familiare, anche se i lavori verranno effettuati su immobile diverso da quello di cui sono proprietario?".
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha chiarito che, come familiare, non è possibile accedere al superbonus 110 per cento per lavori che verranno effettuati su immobile diverso da quello di cui si è proprietari. Attenzione però: non è possibile, a meno che il richiedente che sostiene la spesa non sia un familiare convivente dei proprietari dell'immobile da ristrutturare. Il familiare convivente deve inoltre essere un parente entro il terzo grado o affine entro il secondo.
Quali soggetti possono usufruire del superbonus?
Il Fisco ha poi spiegato che tra i vari soggetti che possono beneficiare del superbonus 110 rientrano le persone fisiche, relativamente alle spese sostenute per interventi di efficienza energetica realizzati sulle singole unità immobiliari fino a un massimo di due. Ma le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Il Fisco ha poi ricordato che la detrazione spetta anche ai familiari del possessore o del detentore dell'immobile (coniuge, componente dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), nonché ai conviventi di fatto, a condizione che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.
I familiari del possessore o del detentore dell'immobile e i conviventi di fatto possono richiedere la detrazione solo se:
sono conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all'avvio dei lavori;
le spese sostenute riguardano interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
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