La remissione in bonis è possibile anche nei casi di tardiva comunicazione dell'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura del superbonus 110 o degli altri bonus edilizi. A chiarirlo è stata l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n 58/E dell'11 ottobre 2022 con cui ha fornito anche le opportune istruzioni.
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate
Come chiarito nella risoluzione dall'Agenzia delle Entrate, in determinati casi è possibile l'invio della comunicazione anche successivamente ai termini stabiliti dal provvedimento del 3 febbraio 2022 avvalendosi dell'istituto della remissione in bonis.
Per farlo bisogna trasmettere la comunicazione entro il termine di presentazione per la prima dichiarazione utile, versando un importo che corrisponde alla sanzione minima
Remissione in bonis con il modello F24
Per utilizzare la remissione in bonis è necessario usare il modello F24 Edile indicando il codice tributo "8114", seguendo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate. In particolare:
- va indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.
Nella sezione “Contribuente”:
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, vanno riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, vanno segnalati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione
- nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” trova posto il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, va riportato il codice fiscale di uno di essi
nella sezione “Erario ed altro” bisogna indicare
- nel campo “tipo”, la lettera “R”
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
- nel campo “codice”, il codice tributo 8114
- nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.
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