
Rispondendo a un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito all’utilizzo del superbonus per l’installazione di un ascensore esterno all'edificio. Vediamo quanto chiarito in merito alla possibilità di beneficiare dell'agevolazione introdotta con il decreto Rilancio per questo particolare intervento.
Superbonus 110 e installazione ascensore
Con la risposta n. 580, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che tra gli interventi trainati previsti dalla normativa relativa al superbonus ci sono anche quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e ha sottolineato che l’agevolazione spetta “anche quando l’installazione è effettuata all’esterno dell’edificio oggetto dell’intervento ‘trainante’ e l’impianto è adiacente allo stesso”.
Nel fornire la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, “in linea di principio, peraltro, si ritiene che, ai fini della fruizione dell’agevolazione, non rileva la circostanza che l’impianto esterno all’edificio oggetto dell’intervento ‘trainante’ sia collocato in un’area pertinenziale del predetto edificio”, questo in considerazione del fatto che ai fini dell’agevolazione devono essere rispettate le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale n. 236 del 1989, quindi l’intervento può essere qualificato di abbattimento delle barriere architettoniche.
Via libera dunque al superbonus per le spese relative agli interventi di installazione e messa in opera dell’ascensore posizionato all'esterno dell'edificio condominiale.
Eliminazione delle barriere architettoniche con il superbonus
Come riportato nella guida dell'Agenzia delle Entrate relativa al superbonus, l'agevolazione spetta, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (interventi trainanti). Si tratta, in particolare, degli interventi aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità in situazione di gravità.
Abbattimento barriere architettoniche e ascensori
È utile poi ricordare che la legge di Bilancio 2022 ha introdotto una nuova agevolazione, valida solo per le spese sostenute nel 2022, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Tale agevolazione consiste in una detrazione d'imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
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