Il Fisco spiega quali sono le condizioni per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale
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È possibile beneficiare del superbonus per interventi sulle unità collabenti? A rispondere è direttamente il Fisco, che ha offerto interessanti chiarimenti in materia. Vediamo quanto precisato.

A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Mi confermate che è possibile usufruire del Superbonus anche quando si effettuano interventi su un immobile iscritto nella categoria catastale F/2?”.

Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha innanzitutto ricordato che, di norma, per poter usufruire del superbonus gli interventi devono essere realizzati su edifici o unità immobiliari esistenti. Gli interventi eseguiti in fase di nuova costruzione non sono infatti agevolati.

Come ricordato, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa per accedere all’agevolazione fiscale, è possibile beneficiare del superbonus anche quando gli interventi vengono realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2, le cosiddette unità collabenti”. 

C’è però una condizione da rispettare: al termine dei lavori l’immobile deve rientrare in una delle categorie catastali ammesse al beneficio fiscale, ossia immobili residenziali, diversi da A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze. 

In merito, il Fisco ha spiegato che, “anche se le unità collabenti rientrano in una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, esse possono comunque essere considerate come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente”.
 

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