I chiarimenti della Cassazione
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Efficienza energetica
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Con l’ordinanza n. 34151 del 21 novembre 2022 la Cassazione ha chiarito che la comunicazione Enea degli interventi di riqualificazione energetica è un adempimento inderogabile in capo al contribuente per ottenere le agevolazioni fiscali legate all'ecobonus. Ecco quanto specificato.

L’ordinanza della Cassazione è intervenuta in tema di comunicazione Enea per l’ecobonus e ha ribadito l’essenzialità dell’adempimento. Secondo quanto sottolineato dalla Cassazione e ricordato da Fisco Oggi, “in merito alla comunicazione all’Enea al fine di ottenere le agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica, trattandosi di una agevolazione fiscale e trattandosi di un onere posto in capo alla parte contribuente perché questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l’assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l’agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, mentre il riconoscimento dell’agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione”.

Una stretta interpretazione che “è tanto più necessitata quanto più si rifletta in ordine all’importanza che tale certificazione energetica riveste da un lato per l’eventuale rilevanza degli illeciti disciplinari commessi dai notai nello svolgimento del loro lavoro in tema di compravendite immobiliari e dall’altro nel quadro delle politiche energetiche nazionali nella direzione di uno sviluppo sostenibile diretto al risparmio energetico e alla produzione di energie pulite, non trattandosi quindi di un inutile onere burocratico contrario al principio della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., comma 1, ma di un adempimento non particolarmente oneroso e ragionevolmente esigibile in relazione ad un dovere di attenersi ad uno standard di normale diligenza (cfr. Cass. n. 16625 del 2020; Cass. n. 13479 del 2016), indispensabile per consentire all’organo competente di svolgere eventualmente i controlli che ritenga necessari in merito alla meritevolezza dei lavori in relazione ai limiti previsti dall’art. 41 Cost., comma 2, (specie in ragione delle modifiche intervenute con legge costituzionale n. 1 del 2022 a tutela dell’ambiente), e quindi in relazione da un lato ai vantaggi ambientali per la collettività con essi conseguiti e dall’altro ai vantaggi fiscali per il contribuente che la legge ritiene di dover far conseguire a seguito dei predetti vantaggi ambientali”.

Come fare la pratica Enea per l’ecobonus?

Come spiegato dalla stessa Enea, entro 90 giorni solari dal termine dei lavori devono essere trasmessi ad Enea, per via telematica tramite l’applicativo relativo all’anno in cui sono terminati i lavori i dati indicati nella scheda descrittiva degli interventi realizzati. 

Una volta effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente una ricevuta informatica contenente il Codice Personale Identificativo (CPID). Le stampe di queste ricevuta e della scheda descrittiva anch’essa con il CPID stampato su ogni pagina, costituiscono prova dell’avvenuto invio.
Non devono essere inviati documenti quali asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planimetrie, documentazione varia, ecc. che invece devono essere conservati a cura dell’utente ed esibiti in caso di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate o in caso dei controlli a campione eseguiti da Enea.
 

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