Commenti: 0
Blocco cessione del credito quando non si applica
Pixabay

Con il decreto legge 16 febbraio 2023, n 11 recante "Misure urgenti in materia di cessione dei crediti", già pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 17 febbraio, il governo Meloni ha introdotto il blocco della cessione del credito del superbonus 110 e degli altri bonus fiscali. Un vero terremoto che ha suscitato una reazione a catena di polemiche e che, secondo le ultime notizie, probabilmente sarà seguito da alcune modifiche. La norma prevede lo stop ai nuovi crediti ma anche dei casi di esclusione per chi ha già avviato in qualche modo la procedura di cessione dei crediti. Vediamo quali sono per i condomini e per le altre tipologie immobiliari

Da quanto il blocco della cessione del credito?

Il blocco della cessione del credito è in vigore dal 17 febbraio 2023, ovvero dal giorno dopo della pubblicazione della norma in Gazzetta Ufficiale. Il decreto dovrà però essere convertito entro 60 giorni dal Parlamento. E si annuncia già un'accesa battaglia per cambiare la norma che ha provocato tantissime reazioni negative dal mondo delle imprese, dei sindacati e dalle stesse file dell'opposizioni. Tanto che il governo si è già detto pronto ad apportare le opportune modifiche.

Blocco cessione del credito, quando non si applica

Secondo le ultime notizie, però, la cessione del credito può essere ancora effettuate in alcune particolari casistiche. Le cessioni già avviate infatti valgono ancora sempre e quando siano state già avviate. Vediamo i casi di esclusione dal blocco dei crediti previste dalla legge. L'articolo 2, comma 2 del nuovo decreto legge, infatti, prevede che il blocco della cessione non si applichi alle spese sostenute per gli interventi di superbonus per i quali entro il 16 febbraio 2023:

  • Per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
  •  per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Per quanto riguarda invece gli altri bonus edilizi, il blocco della cessione del credito non si applica alle spese sostenute per gli interventi diversi dal superbonus previsi dall'articolo 119 del decreto rilancio per cui alla data antecedente all'entrata in vigore del decreto:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non e' prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano gia' iniziati i lavori;
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto del sismabonus
Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account