
Il contributo a fondo perduto per il superbonus può essere richiesto dalle famiglie a basso reddito anche nel 2024. Lo ha confermato il Fisco rispondendo al quesito di un contribuente. Si ricorda che la misura è stata prevista dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 176/2022 e consiste nel riconoscimento di una somma di denaro a favore dei contribuenti che hanno sostenuto spese per interventi edilizi detraibili dall’Irpef, a condizione che si trovino in particolari condizioni reddituali.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Si chiede se anche nel 2024 sarà possibile per le famiglie a basso reddito chiedere il contributo a fondo perduto per le spese che danno diritto al Superbonus”.
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha sottolineato che il contributo a fondo perduto per il superbonus può essere richiesto dalle famiglie a basso reddito anche nel 2024 in base all’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 212/2023. Nel dettaglio, secondo quanto disposto, “a valere sulle risorse di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti di cui al comma 1 con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Il contributo di cui al presente comma è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi”.
Viene dunque confermato per il 2024 il contributo a favore di contribuenti con un reddito di riferimento, calcolato in base al quoziente familiare, non superiore a 15.000 euro. Il contributo verrà concesso con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 per gli interventi (indicati nel comma 8-bis, primo periodo, dell’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020) che entro il 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.
I codici tributo per la restituzione del fondo perduto
Con la risoluzione n. 9/E del 29 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.
Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “8158” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”;
- “8159” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”;
- “8160” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”.
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