
In tema di agevolazioni prima casa e immobili di lusso, la Cassazione è di recente intervenuta con la sentenza n. 33699. In base a quanto sottolineato, per individuare le caratteristiche di lusso riferite all’estensione della superficie dell’abitazione, la norma di riferimento è quella secondo le quali sono di lusso le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 mq. Il rapporto con la superficie esterna vale solo se l’area dell’abitazione è inferiore a tale soglia, ma supera i 200 mq.
Per quanto riguarda la classificazione degli immobili, con le modifiche che sono state introdotte dall’articolo 10 del Dlgs n. 23/2011, in vigore dal 1° gennaio 2014, le agevolazioni prima casa non spettano per il trasferimento di abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9; ai fini della mancata concessione dei benefici fiscali, non è più richiesta la sussistenza delle caratteristiche elencate nel Dm 2 agosto 1969.
Ma vediamo nel dettaglio quanto stabilito dall’articolo 5 del Dm n. 1072/1969, “Caratteristiche delle abitazioni di lusso”: “Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta”. Di seguito, l’articolo 6 del Dm n. 1072/1969 stabilisce: “Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”.
Come evidenziato da Fisco Oggi, che ha esaminato la sentenza del 4 dicembre 2023, la Corte ha precisato che la norma base di riferimento per individuare le caratteristiche di lusso riferite all’estensione della superficie dell’immobile è costituita dall’articolo 6 del Dm n. 1072/1969, applicabile ad appartamenti compresi in fabbricati condominiali o a singole unità abitative e che non è contraddetta da quella di cui al precedente articolo 5 in quanto la “dimensione dell’area scoperta (in rapporto pertinenziale con l’alloggio padronale) assume rilievo se e in quanto la o le unità immobiliari (che compongano l’alloggio) abbiano (singolarmente considerate) un’area coperta di superficie inferiore a 240 mq”.
In conclusione, si ricorda che tra i requisiti necessari per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa c’è l’appartenenza alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11. Sono escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
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