
L’Agenzia delle Entrate ha di recente esaminato una questione relativa a una fattura del superbonus inviata prima nel 2023 e, poiché scartata dal Sistema di Interscambio (Sdi) a causa di caratteri speciali ritenuti non conformi, inviata nuovamente nel 2024. I chiarimenti richiesti riguardano l’aliquota utilizzabile per lo sconto in fattura, in particolare si domanda se si debba considerare quella al 110% o se sia necessario rimodularla al 70%. Vediamo quanto chiarito.
Fattura superbonus errata, i cinque giorni per correggere il problema
Con la risposta n.103/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fattura elettronica scartata dal SdI si considera non emessa. Quindi, una fattura inviata allo SdI, ma dallo stesso scartata, non viene a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa.
L’Agenzia delle Entrate ha però aggiunto che lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso (restando ovviamente escluse correzioni ripetute che portino al superamento dei termini previsti per l'emissione delle fatture).
Considerando i chiarimenti resi con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 sull’identificazione univoca del documento, la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, deve essere preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data e il numero del documento originario.
Quindi, vale il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini previsti – dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data – si ha per tempestivamente emessa.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi sottolineato che “laddove l’emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date [una di effettuazione dell'operazione (ossia di pagamento, anche tramite l'equivalente sconto) ed una successiva di trasmissione allo SdI], laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge (ivi compresi i sopra richiamati cinque giorni dall’eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato”.
Dunque, “ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ‘sconto integrale’ in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall’articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del Superbonus 110%”.
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