
Per le donazioni all’AIRC, la detrazione nel 730 è una strada percorribile? È una domanda comune fra i contribuenti che, alle prese con la dichiarazione dei redditi, si chiedono se sia possibile approfittare di agevolazioni fiscali per le donazioni fatte a ONLUS, associazioni benefiche ed enti di ricerca.
In linea generale, le erogazioni liberali verso le ONLUS e agli enti iscritti al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) godono sia della possibilità di deducibilità che di detraibilità all’interno del 730, così come previsto dai più recenti aggiornamenti di legge. Tuttavia, vi sono dei limiti e dei requisiti da rispettare: a questo scopo, è utile informazioni sulle istruzioni, le novità e le scadenze della dichiarazione dei redditi 2024.
Quando una donazione è detraibile?
Prima di entrare nel merito della specifica donazione all’AIRC, ovvero l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, è utile capire come funzionino in generale le erogazioni liberali verso ONLUS ed enti RUNTS. Innanzitutto, ricordando la differenza tra importi deducibili e importi detraibili:
- gli importi detraibili sono quelli che vengono sottratti dall’imposta lorda;
- gli importi deducibili, invece, vengono sottratti dall’ammontare del reddito complessivo.
All’interno della complessa materia delle donazioni, ci si può spesso trovare nella condizione di non capire se la somma donata sia detraibile o deducibile, perché spesso la donazione stessa prevede entrambe queste possibilità. Questo non vuol dire, tuttavia, che l’importo potrà essere sia detratto che dedotto, bensì che si dovrà operare una scelta fra le due agevolazioni, con l’aiuto del proprio commercialista di fiducia.

In linea generale, sono ammesse in detrazione o in deduzione, le donazioni economiche verso:
- società sportive dilettantistiche e relative associazioni;
- istituti scolastici;
- attività artistiche e culturali;
- popolazioni colpite da calamità naturali;
- partiti o movimenti politici;
- fondazioni del settore musicale;
- enti dello spettacolo;
- enti del Terzo Settore, registrati al RUNTS, purché di natura non commerciale, come ad esempio le associazioni e le fondazioni di ricerca.
La lista di tutte le donazioni ammissibili è molto lunga e variegata e, spesso, deve essere confrontata sul caso specifico: è indispensabile, di conseguenza, farsi assistere dal commercialista o rivolgersi al CAF.
Dichiarazioni dei redditi e donazioni: come funzionano
A disciplinare la materia delle donazioni e delle relative donazioni o detrazioni fiscali, a livello normativo il riferimento è quello al Decreto Legislativo 460 del 1997, relativo al “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”. Questo provvedimento ha introdotto proprio degli sgravi fiscali per le somme versate ad ONLUS e associazioni senza scopo di lucro, mentre con il Decreto Legislativo 117 del 2017 questa possibilità è stata estesa anche a enti del Terzo Settore non commerciali.
In base alla normativa vigente, per le erogazioni liberali verso ONLUS ed enti RUNTS, l’Agenzia delle Entrate specifica che:
- si può approfittare di una detrazione d’imposta pari al 30% dell’importo donato, se non superiore ai 30.000 euro;
- in alternativa, si può approfittare di una deduzione del 10% sul reddito complessivo dichiarato.
Come spiegato nei precedenti paragrafi, non è possibile godere contemporaneamente sia della detrazione che della deduzione della donazione in sede di presentazione del 730. Bisognerà effettuare una scelta, affidandosi al proprio commercialista per capire quale sia la soluzione migliore per le proprie esigenze.
Come detrarre le donazioni all’AIRC
Anche le donazioni all’AIRC - e, più specificatamente, alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS - possono godere di agevolazioni fiscali. Questo è possibile grazie alla riforma del 2017 che, come si è già visto, ha esteso la normativa già esistente su associazioni e ONLUS anche agli enti del Terzo Settore non commerciali.
Seguendo le indicazioni già fornite, anche per l’AIRC i singoli contribuenti possono approfittare:
- di una detrazione dell’imposta lorda al 30% della donazione per gli importi non superiori a 30.000 euro;
- di una deduzione, in alternativa, pari al 10% del reddito complessivo. Le parti eccedenti possono essere dedotte nei periodi di imposta successivi, ma non oltre al quarto.
Per le donazioni, non sono solo le persone fisiche a godere di agevolazioni fiscali, ma anche le imprese nella misura:
- del 10% del reddito complessivo per la deduzione, con la possibilità di dedurre la parte eccedente nei periodi di imposta successivi, fino al quarto;
- della deduzione integrale per le donazioni destinate allo svolgimento e alla promozione di attività di ricerca, come previsto dalla Legge 266/05.
Come indicare nel 730 la donazione all’AIRC?
Compreso il funzionamento di detrazioni e deduzioni relative alle donazioni AIRC, come possono essere inserite in sede di dichiarazione fiscale? Quali righi del 730 devono essere compilate? E quali codici corrispondono alla detrazione valevole per l’AIRC?

Per le detrazioni sul modello 730/2024, l’inserimento delle somme donate deve essere indicato all’interno del Quadro E, relativamente agli Oneri e alle Spese. In altre parole, sarà necessario:
- compilare i righi da E8 a E10 con gli importi donati;
- inserire il codice 71.
Se, invece, si vuole approfittare della deduzione, si deve compilare il Rigo E36.
Come deve essere versata la donazione per il 730
Vi è però un ulteriore elemento da prendere in considerazione: affinché la somma donata possa essere dedotta o detratta, è necessario che il versamento sia stato effettuato:
- nell’anno relativo al periodo di imposta;
- con un metodo di versamento completamente tracciabile.
Questo vuol dire che non si potranno ottenere agevolazioni fiscali per tutte quelle donazioni effettuare in contanti, bensì solo tramite:
- carta di credito;
- carta di debito;
- carta prepagata;
- bonifico bancario o postale;
- assegni bancari o postali;
- assegni circolari.
Non è però tutto, poiché al contribuente - oppure all’impresa - è richiesto di conservare la prova dell’avvenuto versamento. Più precisamente, bisogna avere a disposizione:
- la ricevuta del versamento bancario o postale;
- l'estratto conto della banca, per i pagamenti tramite carte di credito, di debito o prepagate;
- distinta o ricevuta di versamento per i bonifici;
- ricevuta rilasciata dal beneficiario in caso di assegni bancari, postali o circolari.
Come già ribadito, in caso di dubbi è sempre utile avvalersi della consulenza del proprio commercialista di fiducia o, ancora, rivolgersi al CAF per tutte le delucidazioni necessarie.
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