
Quando si può effettuare la detrazione delle spese di ristrutturazione? È necessario attendere la fine dei lavori per inserirle nel 730 oppure è possibile iniziare a detrarre i costi nel frattempo sostenuti? La questione è stata esaminata dal Fisco, che ha offerto i suoi chiarimenti. Vediamo quanto precisato, ricordando che l’agevolazione fiscale consiste in una detrazione Irpef del 50% sulle spese per la ristrutturazione di abitazioni e parti comuni di edifici residenziali.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Ho iniziato una ristrutturazione nel 2023. Posso detrarre già nel 730 precompilato del 2024 le spese sostenute nel 2023 o devo aspettare la fine lavori e poi inserire le spese del 2023 nella dichiarazione del prossimo anno insieme a quelle sostenute nel 2024?”.
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha chiarito che, in presenza dei requisiti e nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti richiesti dalla normativa per poter accedere alle agevolazioni fiscali in materia di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir), la detrazione spetta nel periodo in cui sono sostenute le spese.
Di conseguenza, non è necessario attendere il completamento dei lavori per usufruire della detrazione. Nello specifico caso in esame, è possibile indicare le spese effettuate nel 2023 nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2024 (modello 730 o Redditi Pf).
Bonus ristrutturazione 50%
Il bonus ristrutturazione è una detrazione del 50% sulle spese per la ristrutturazione di abitazioni e parti comuni di edifici residenziali. L’agevolazione fiscale, con limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, è attiva fino al prossimo 31 dicembre. Secondo quanto previsto ad oggi, dal 1° gennaio 2025 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.
I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono interventi di:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.
Mentre i soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione fiscale sono i contribuenti soggetti all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, che sostengono le spese di ristrutturazione. In particolare:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari dell’immobile;
- soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Sostenendo le spese ed essendo intestatari di bonifici e fatture, anche:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
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