
Con la risposta n. 468, l'Agenzia delle Entrate ha offerto ulteriori chiarimenti in merito al credito d'imposta per le locazioni commerciali. In particolare, ha spiegato cosa accade in caso di esercizio di più attività nell'ambito della stessa impresa.
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato innanzitutto che con l'articolo 65 del decreto Cura Italia (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) è stato previsto un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa pari al 60% delle spese sostenute nel mese di marzo 2020 per la corresponsione dei canoni di locazione relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1. E' possibile beneficiare di tale credito d'imposta a patto che il locatario sia titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione, in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali; sia intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1; abbia effettivamente corrisposto il canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
L'Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che con la risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 e con le circolari n. 8/E del 3 aprile 2020 e n. 11/E del 6 maggio 2020 sono state fornite le prime istruzioni in merito.
Nel dettaglio, con la circolare n. 8/E del 2020 è stato precisato che, nel caso di esercizio di più attività d'impresa, di cui solo alcune oggetto di sospensione, "per poter beneficiare della sospensione disposta dall'articolo in esame, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi)".
In conclusione, con la sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile beneficiare del credito d'imposta calcolato sull'intero importo del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, nel caso in cui ci sia doppia attività e i ricavi di quella sospesa nel periodo d'imposta precedente siano stati, in percentuale, superiori a quelli dell'attività non sospesa.
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