
Riflettori accesi sulla tardiva registrazione del contratto di locazione. Con l'ordinanza n. 17320, la Cassazione ha chiarito che il Fisco può presumere l'esistenza del rapporto di locazione nei quattro periodi d'imposta antecedenti, in base a quanto previsto dall'articolo 41-ter del Testo unico sull'accertamento, Dpr n. 600/1973.
L'articolo 1 della legge n. 311/2004 ha introdotto, nel Testo unico sull'accertamento, l'articolo 41-ter, il quale prevede che, "in caso di omessa registrazione di un contratto di locazione immobiliare, si presume che il rapporto di locazione sussisteva anche nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello nel corso del quale il rapporto è stato accertato". Di fatto, la legge n. 311/2004 ha introdotto la presunzione dell'esistenza del rapporto di locazione.
Nel caso in esame, la Cassazione ha sottolineato che, ai fini dell'applicazione della presunzione dell'esistenza del rapporto di locazione, la registrazione di un contratto di locazione fatta solo dopo l'avvio dei controlli da parte della Guardia di Finanza, quindi la tardiva registrazione del contratto di locazione, si considera omessa, potendo così applicare l'articolo 41-ter del Dpr n. 600/1973.
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