La decisione della Cassazione
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Delibera dell'assemblea condominiale, tutti i condomini sono vincolati
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Attenzione alla delibera dell'assemblea condominiale. Secondo quanto stabilito dall'ordinanza n. 15302 della seconda sezione civile della Cassazione, tutti i condomini sono vincolati, anche coloro che sono dissenzienti o che si sono astenuti.

Esaminando il caso specifico, la Cassazione ha spiegato che l'assemblea condominiale può deliberare a maggioranza anche transazioni aventi a oggetto liti insorte con il terzo creditore nell'esecuzione di rapporti contrattuali. 

E ha poi sottolineato che, "al di fuori dei casi in cui l'amministratore procede immediatamente a concludere un contratto per conto del condominio, operando quale rappresentante", è il condominio che assume obbligazioni nei confronti dei terzi tramite la delibera dell'assemblea condominiale, che non è sindacabile nel merito e, in base all'articolo 1137 del Codice civile è obbligatoria e vincolante per tutti i condomini, anche per i dissenzienti e gli assenti.

All'interno di un condominio, dunque, anche chi non è d'accordo e chi non è presente in assemblea, deve pagare gli oneri derivanti da una conciliazione che chiude una controversia pendente con un terzo

Il caso particolare esaminato riguardava un condomino, al quale "era stato richiesto di contribuire pro quota nella somma necessaria a transigere la controversia sulla base dell'accordo autorizzato dall'assemblea". Questo condomino aveva impugnato le delibere di approvazione del consuntivo e del preventivo, "sostenendo che tale transazione non gli era opponibile, essendosi scissa l'unità condominiale sull'oggetto della lite e non potendo essergli imposta a maggioranza una tale decisione". 

La conciliazione riguardava il condominio e l'impresa che doveva proseguire un intervento di manutenzione sul fabbricato dopo la sospensione "disposta in un contenzioso ex art. 1137 cc, intercorso sempre tra il condominio e il medesimo condomino impugnante". Secondo il condomino, "la transazione su questioni connesse e/o riconducibili all'oggetto della lite ancora in corso tra uno dei due gruppi di partecipanti al condominio e altri" poteva vincolare "solo quel gruppo, non valendo il criterio delle maggioranze di cui all'art. 1136 cc, ma quello generale di cui agli artt. 1372 ss del cc, con la conseguenza che sarebbe stato inopponibile al condomino o al gruppo di condomini antagonista la transazione conclusa dall'altro gruppo".

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