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occupazione abusiva
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Quando siamo proprietari di un immobile occupato abusivamente potremmo incontrare serie difficoltà a liberarlo per poterne disporre, mandando via chi impropriamente ne ha preso possesso. Il “fai da te” è sconsigliato: agire in autonomia infatti espone al rischio di ritrovarsi a commettere reato a propria volta. Con il team di avvocati di Hospitality Law Lab, dopo aver affrontato gli aspetti privatistici e la tutela del proprietario di un immobile occupato, ora affrontiamo gli aspetti penali, parlandone con il Prof. Alessio Lanzi e con Angelo Giuliani, avvocato penalista.

L’occupazione abusiva è un reato?

Si, può configurare anche un reato. In realtà, in sede penale sono ipotizzabili almeno tre diverse fattispecie di reato: l’invasione di terreni o edifici, ex Art. 633 c.p., la turbativa violenta del possesso di cose immobili, ex Art. 634 c.p. e la violazione di domicilio, ex Art. 614 c.p. Alle quali è da aggiungere, in presenza degli specifici presupposti, anche il reato di invasione di terreni o edifici con pericolo  per  la  salute  pubblica o l'incolumità pubblica disciplinato al nuovo Art. 633 bis c.p.

Inoltre, il 9 febbraio 2024 è stato presentato alla Camera un disegno di legge che prevede di introdurre, un nuovo articolo al Codice Penale, l’Art.634 bis c.p., finalizzato alla tutela della proprietà degli immobili e al contrasto al fenomeno dell’occupazione abusiva degli stessi.

Come è stato possibile ricostruire da fonti aperte, con tale intervento si intende punire chi occupa arbitrariamente l’immobile altrui, impedisce al proprietario di rientrare nel proprio immobile, cede l’immobile occupato o favorisce l’occupazione dell’immobile cooperandovi o ricevendo denaro in cambio. Ma occorre aspettare i prossimi mesi per valutare l’operato del Parlamento.

Cos’è la violazione di domicilio?

L’Art. 614 c.p. punisce chi si introduce nell'abitazione altrui (o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi) contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l'inganno.

La pena è la reclusione da uno a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Sono previsti degli aumenti nel caso in cui il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Qual è la differenza rispetto all’invasione di terreni o edifici?

Quando la condotta del soggetto agente non si limita all’introduzione precaria nel “fondo” altrui ma il bene immobile altrui “sia in qualche modo e per qualche tempo assoggettato ad un potere di fatto del soggetto agente”, si configura il diverso reato di invasione di terreni o edifici, disciplinato all’Art. 633 c.p. (Cfr. Cass. pen. n. 10342/2020)

Il reato, come chiarito dalla Corte di Cassazione, consiste infatti nell’arbitraria introduzione nel terreno altrui allo scopo di esercitare sullo stesso un rapporto di fatto che escluda in tutto o in parte quello preesistente riguardante un’altra persona, dal quale il soggetto agente possa trarre un qualsiasi profitto (si veda, Cass. n. 23758/2021).

Il reato tutela, dunque, il pacifico godimento e della piena disponibilità dell’immobile da parte di colui che, a qualsiasi titolo giuridico, lo detiene.

Sul piano sanzionatorio, il delitto ex Art. 633 c.p. co. 1, prevede una pena da uno a tre anni e la multa da Euro 103 a 1032.

Il secondo comma dell'Art. 633 c.p. prevede due distinte aggravanti speciali qualora il fatto sia commesso da più di cinque persone o il fatto venga commesso da persona palesemente armata. In tal caso vi è un considerevole incremento di pena ed il reato diviene procedibile d’ufficio.

Da segnalare la recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 46054/2021), che ha ritenuto,

in un caso di occupazione abusiva in presenza di minori,  che l’abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona,

che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa”.

E rispetto al delitto di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica?

Il delitto ex Art. 633 bis c.p. è stato introdotto dalla legge 199/2022: la nuova fattispecie modifica e sostituisce quella originariamente introdotta dal cd. “decreto rave” all’Art. 434 bis c.p., che ha generato rilevanti polemiche su scala nazionale.

L’Art. 633 bis c.p. è una fattispecie autonoma di reato, i cui soggetti attivi sono i soli organizzatori o promotori dell’invasione arbitraria per la realizzazione di un raduno musicale o avente scopo di intrattenimento. Ma il delitto si realizza solo se l’occupazione arbitraria si realizza con l’inosservanza delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento. In altre parole, il giudice dovrà, caso per caso, accertare la sussistenza in concreto del pericolo descritto dalla norma. Sono previste però pene certamente elevate: reclusione da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000 e sono consentite le intercettazioni telefoniche e ambientali ex Art. 266 c.p.p. e l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

Cosa è invece la turbativa violenta del possesso di cose immobili ex Art. 634 c.p.?

Il reato descritto all’Art. 634 c.p. si può configurare se la turbativa dell'altrui pacifico possesso di cose immobili avviene con violenza alla persona o con minaccia. La norma prevede la reclusione fino a due anni e la multa da euro 103 a euro 309.

Come può procedere, quindi, il proprietario che ritiene che si stia commettendo un reato nell’immobile di sua proprietà?

Dopo l’entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), è prevista la procedibilità a querela di parte per le forme base di questi reati. Pertanto, per instaurare il procedimento è necessario che la persona offesa presenti una querela nelle forme e nei termini di legge (salvo il caso in cui ricorrano determinate circostanze aggravanti previste dalla legge).

 

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