
L’articolo 1, comma 64, della legge di Bilancio 2024 ha previsto una plusvalenza immobiliare imponibile per le cessioni a titolo oneroso di immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati con il superbonus. Della misura, di recente, si è occupata anche l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13, con la quale sono stati offerti ulteriori chiarimenti. Ora il Fisco ha precisato quali sono gli immobili e i soggetti interessati.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Ho letto che chi vende l’abitazione sulla quale sono stati eseguiti interventi agevolati con il superbonus deve pagare un’imposta del 26% sulla plusvalenza. Ma questo vale per tutti gli immobili e anche quando l’agevolazione non l’ha avuta il proprietario della casa ma il comodatario?”.
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha ricordato quali sono le regole generali per quanto riguarda gli immobili e i soggetti interessati alla nuova plusvalenza, disciplinata dall’articolo 67 del Tuir (comma 1, lettera b-bis).
Plusvalenza sugli immobili con il superbonus, alcuni chiarimenti
In base a quanto precisato dal Fisco, gli immobili interessati sono tutti quelli sui quali sono stati effettuati interventi ammessi al superbonus (anche quelli non residenziali), a prescindere dal soggetto che ha eseguito i lavori (proprietario o altri “aventi diritto” alla detrazione - conduttore, comodatario, familiare convivente, eccetera), dalla loro tipologia (trainanti o trainati), dalla percentuale di detrazione spettante e dalla modalità di fruizione di questa.
Sono escluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili acquisiti per successione e di quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni precedenti la cessione (o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia trascorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo).
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