Attenzione a non ricadere nell'attività di impresa
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Attenzione al vendere casa dopo una ristrutturazione con il 110. Il Fisco, infatti, potrebbe ritenere tale operazione un’attività imprenditoriale, assoggettata a una specifica tassazione, e di conseguenza richiedere dei recuperi fiscali per il mancato versamento dell’Iva e dell’Irap. Ma questo non è l’unico rischio: potrebbe essere contestato il diritto stesso all’agevolazione fiscale. A destare l’allarme ci sono alcune sentenze della Cassazione e alcuni orientamenti dell’Agenzia delle Entrate.

Vendere casa dopo il 110

Ristrutturare un immobile beneficiando del superbonus e poi metterlo in vendita è possibile, ma bisogna fare attenzione. Innanzitutto, la legge di Bilancio 2024 ha previsto una nuova categoria di plusvalenza, direttamente legata all’utilizzo del superbonus. Si tratta della tassazione sulla plusvalenza generata dalla vendita di un immobile oggetto di lavori eseguiti beneficiando delle agevolazioni fiscali al 110 per cento nel caso in cui non siano passati dieci anni dalla fine degli interventi.

Poi, come sottolineato da Italia Oggi, è necessario fare attenzione alla possibilità di ricadere nell’attività d’impresa. Questo perché? In primo luogo, perché vendere un immobile ristrutturato con il superbonus può consentire di realizzare un rilevante guadagno economico. E – come evidenziato da Italia Oggi – “analizzando la posizione delle Entrate e la giurisprudenza di Cassazione, emerge che il punto critico risiede nel fatto che mettere in atto una pluralità di operazioni al fine di vendere un bene dall’elevato valore economico è in grado di rientrare nella nozione di attività d’impresa, così come regolata dall’articolo 55 del Tuir”.

Italia Oggi ricorda ad esempio la sentenza della Corte di Cassazione n. 36992/2022, la quale ha statuito che “non può escludersi la qualità di imprenditore in colui il quale compia un unico affare, di non trascurabile rilevanza economica, a seguito dello svolgimento di un’attività che abbia richiesto una pluralità di operazioni”. E se si ricade nell’attività di impresa il rischio non è solo quello di vedersi richiesti dei recuperi fiscali per il mancato versamento dell’Iva e dell’Irap, ma è anche quello di dover riversare al Fisco il superbonus stesso, dal momento che la normativa sull’agevolazione al 110 per cento esclude dalla sua fruizione chi svolge attività d’impresa.

C’è poi l’ordinanza n. 15931 del 2021 con la quale sempre la Cassazione ha rilevato “come lo svolgimento di un singolo affare ben può comportare il confluire del profitto ottenuto nei redditi d’impresa”. E infine l’Agenzia delle Entrate, sempre in base a quanto evidenziato da Italia Oggi, “a partire dalla risoluzione n. 204/2002, ha ritenuto imprenditoriale l’attività di chi ristruttura immobili al solo fine di rivenderli, piuttosto che destinare l’operazione al godimento personale o della famiglia, nel caso in cui l’attività sottostante sia abbastanza articolata”. 

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