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Decreto agosto, le indicazioni dell'Inps sulle indennità per alcune categorie di lavoratori
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Con il messaggio n. 3160, l'Inps ha fornito le indicazioni sulle indennità per alcune categorie di lavoratori. Vediamo quanto spiegato.

Decreto agosto proroga Naspi

Per quanto riguarda la proroga della Naspi, con il messaggio n. 3160 l'Inps ha spiegato "l'articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che le prestazioni Naspi e Dis-Coll, il cui periodo di fruizione sia terminato nell'arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della scadenza e alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto Rilancio Italia. La norma, inoltre, prevede espressamente che detta proroga è rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della proroga delle suddette prestazioni introdotta dal medesimo articolo 92. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità di proroga è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria".

Decreto agosto indennità Covid

L'Inps ha poi ricordato che "l'articolo 9 del decreto in esame ha previsto, come meglio di seguito specificato, un'indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e subordinati, già destinatari dell'indennità Covid-19 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. A tale ultimo riguardo si fa presente che il richiamato articolo 9 non ha previsto, invece, l'erogazione di tale ulteriore beneficio per alcune categorie di lavoratori già destinatarie delle indennità Covid-19 per le mensilità da marzo a maggio 2020 per effetto dei decreti Cura Italia e Rilancio Italia. In particolare, il decreto-legge n. 104 del 2020 non prevede, tra i destinatari dell'indennità onnicomprensiva, le seguenti categorie: i liberi professionisti titolari di partita Iva, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago e i lavoratori del settore agricolo".

Per quanto riguarda l'indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, l'Inps ha chiarito che "il richiamato articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, al comma 2 prevede un'indennità onnicomprensiva di importo pari a complessivi 1.000 euro a favore di alcune categorie di lavoratori subordinati e autonomi".

Aggiungendo che "per il riconoscimento di dette indennità, il comma 3 dell'articolo 9 sopra richiamato prevede che i lavoratori interessati – alla data di presentazione della domanda - non devono essere né titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro di tipo intermittente, né titolari di trattamento pensionistico diretto". 

Decreto agosto indennità stagionali

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali, l'Inps ha chiarito: "L'articolo 9, comma 1, del decreto in argomento prevede una indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di Naspi, alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020. Detta indennità è pari a complessivi 1.000 euro. La medesima indennità, ai sensi del citato articolo 9, comma 1, è riconosciuta a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di Naspi, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, ossia il 15 agosto 2020".

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, l'Inps ha sottolineato che "il citato articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede un'indennità onnicomprensiva dell'importo di 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo".

Decreto agosto indennità autonomi

Sul fronte dei lavoratori autonomi, l'Inps ha chiarito che "il medesimo articolo 9, comma 2, lettera c), prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020. La norma precisa altresì che i predetti lavoratori, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nell'arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 di almeno un contributo mensile".

Decreto agosto indennità lavoratori incaricati dele vendite a domicilio

Con il messaggio n. 3160, l'Inps ha spiegato che "il citato articolo 9, comma 2, alla lettera d) prevede, inoltre, un'indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, a condizione che possano fare valere un reddito annuo per l'anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1975, alla data del 17 marzo 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie".

Decreto agosto indennità spettacolo

Per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo, l'Inpsa ha precisato: "L'articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, al comma 4 prevede un'indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto Cura Italia; la medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 euro".

Decreto agosto indennità lavoratori intermittenti

Per i lavoratori intermittenti, l'Inps ha spiegato: "L'articolo 9, comma 2, lett. b), prevede l'erogazione di una indennità onnicomprensiva dell'importo di 1.000 euro a favore dei lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020".

Decreto agosto indennità lavoratori marittimi

Per quanto riguarda invece i lavoratori marittimi, l'Inps ha chiarito: "L'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede, infine, un'indennità pari a 600 euro per ciascuna delle mensilità di giugno e luglio 2020 a favore dei lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché dei lavoratori di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi né di indennità di malattia né di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto sopra richiamato. Anche detta indennità a favore dei lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1987, ed è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020".

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