Commenti: 0
La circolare dell’Inps sulla proroga di 2 mesi per Naspi e Dis-Coll
GTRES

Nella recente circolare Inps viene specificato come l’ulteriore proroga di Naspi e Dis-Coll per 2 mesi sia automatica per gli aventi diritto. Vediamo i dettagli della misura introdotta per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Entrando nello specifico, la proroga di 2 mesi per Naspi e Dis-Coll si riferisce a quelle indennità di disoccupazione il cui periodo di fruizione si è esaurito nel periodo che va dal 1° maggio al 30 giugno 2020, per un importo pari all’ammontare dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Per percepire le indennità stabilite dalla proroga di 2 mesi di Naspi e Dis-Coll, i cittadini non devono essere beneficiari:

  • delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Cura Italia);
  • delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

La proroga di 2 mesi della Naspi non è cumulabile con le indennità covid, tale cumulabilità era prevista solo per il periodo di durata “ordinaria” delle indennità di disoccupazione stesse. Stesso discorso anche per le indennità onnicomprensive e il bonus marittimi contenuti nel decreto rilancio, così come l’indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’articolo 222, comma 8, dello stesso decreto.

Mentre la proroga di 2 mesi di Naspi e Dis-Coll spetta a chi ha già fruito della prima proroga del sussidio stesso. Non cambiano le cause di decadenza e sospensione del pagamento, previsto in casso di occupazione di durata pari o inferiore a 6 mesi (cinque giorni per la Dis-Coll) e di riduzione del sussidio in caso di cumulo con reddito da lavoro dipendente o autonomo.

Non è necessario presentare alcuna domanda per la proroga di 2 mesi della Naspi in quanto, per gli aventi diritto, l’Inps procederà d’ufficio all’estensione delle indennità di disoccupazione. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, i lavoratori sono tenuti ad allegare alla domanda l’accordo collettivo aziendale e la documentazione attestante l’adesione.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account

Etichette