
Con la circolare n. 65 del 19 aprile 2021, l'Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'indennità Covid e Naspi. Ecco quanto chiarito.
In particolare, la circolare n. 65 del 19 aprile 2021 dell'Inps ha sottolineato che l'erogazione una tantum dell'indennità Covid pari a 2.400 euro, in attuazione del decreto Sostegni riguarda i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori intermittenti, i lavoratori autonomi occasionali, i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dello spettacolo.
Secondo quanto spiegato, chi ha già fruito delle indennità del decreto Ristori non deve presentare una nuova domanda, l'indennità prevista dal decreto Sostegni verrà erogata dall'Inps con le modalità di quelle precedenti.
Nella circolare ci sono anche le tabelle con i codici Ateco per i quali può essere concessa l'indennità ai settori Turismo e Stabilimenti termali. Ma non solo. La circolare dell'Inps fornisce indicazioni ai lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità previste dal decreto Ristori, sulla modalità di presentazione della domanda e sul regime di compatibilità.
La circolare n. 65 del 19 aprile 2021 dell'Inps contiene anche dei chiarimenti per quanto riguarda la Naspi. In particolare, viene ricordato che per evento di disoccupazione si intende l'evento di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e "in applicazione di ciò per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l'accesso alla prestazione di disoccupazione Naspi in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione quindi del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al richiamato articolo 3, del D.lgs n. 22 del 2015".
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