Commenti: 0
Ici prima casa, cosa dice la Cassazione sull'agevolazione
GTRES

Analizzando un caso relativo a tre avvisi di accertamento Ici relativi ai periodi di imposta degli anni 2008, 2009, 2010, la Cassazione ha affermato che l'agevolazione per l'imposta comunale sugli immobili - sostituita nel 2012 dall'Imu - riferita alla prima casa spetta anche in caso di contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale.

Con l'ordinanza n. 4727 del 22 febbraio 2021, come sottolineato da Informazione fiscale che ha esaminato la questione, la Cassazione ha stabilito che l'agevolazione Ici per la prima casa spetta anche in caso di contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale. L'immobile complessivamente considerato deve però essere effettivamente utilizzato come prima casa e la detrazione prevista dalla legge deve essere applicata una sola volta per tutte le unità.

Nel caso in esame, il proprietario di due unità catastali ha presentato ricorso in Cassazione avverso tre avvisi di accertamento Ici relativi ai periodi di imposta degli anni 2008, 2009, 2010. Con tali avvisi di accertamento, il Comune "aveva contestato omessi versamenti di imposta, oltre accessori e sanzioni, stante il mancato riconoscimento, in relazione alla quota del 50% di un immobile, dell'esenzione dall'imposta quale abitazione principale e ritenuto immobile tenuto a disposizione, non essendo stata presentata una pratica di fusione delle distinte unità immobiliari". Il ricorso è stato accolto dalla Ctp, "ma la sentenza è stata riformata in appello". I giudici della Ctr hanno accolto l'appello dell'Ufficio, affermando che "nel caso in cui un contribuente fruisca di due immobili quali abitazioni principali, occorre che si proceda all'accatastamento unitario delle due unità immobiliari al fine di beneficiare del regime agevolato quale abitazione principale".

La Cassazione ha poi accolto il successivo ricorso del contribuente sottolineando che "per abitazione principale deve intendersi in linea di massima quella dove il soggetto ha stabilito la propria residenza anagrafica", un concetto diverso da quello di "unica unità immobiliare catastale" o di "unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio". Per poter fruire dell'agevolazione Ici quello che conta è l'uso dell'immobile come abitazione principale, essendo irrilevante l'accatastamento unitario.

I giudici di legittimità hanno sottolineato che in tema di Ici, "il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota prevista per l'abitazione principale, sempre che [...] il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando, ovviamente, la spettanza della detrazione prevista dell'art. 8, comma 2, una sola volta per tutte le unità".
 

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account