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Sismabonus per l'acquisto di case antisismiche, possibile l'asseverazione con il vecchio modello
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Nuovi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito al sismabonus per l'acquisto di case antisismiche. Vediamo quanto precisato.

Con la risposta n. 190, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che un'impresa di costruzioni di edifici residenziali e non residenziali che vuole "acquistare da un proprio cliente a cui ha venduto un'abitazione antisismica il credito di imposta corrispondente alla detrazione fiscale, a quest'ultimo spettante, potrà fruire del beneficio anche in presenza di un'asseverazione del rischio sismico predisposta con il modello previgente". 

L'istante ha sottolineato che l'asseverazione della classe di rischio sismico degli immobili demoliti e ricostruiti per i quali l'acquirente vuole beneficiare del sismabonus per l'acquisto di case antisismiche è stata depositata prima del rogito con il modello poi sostituito in seguito alle misure introdotte dal decreto Rilancio. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, è possibile beneficiare del superbonus anche in presenza di un'asseverazione predisposta con il modello previgente. L'istante quindi può essere cessionario del relativo credito. 

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, l'agevolazione in esame "è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli interventi agevolati".  Di conseguenza, non deve essere attestata "ai fini del superbonus e della relativa opzione di cui all'articolo 121 la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati".
 

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