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Naspi, le istruzioni per l'esenzione Irpef
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Sono disponibili le istruzioni per fruire dell'esenzione Irpef dell'intero importo ricevuto a titolo di Naspi. A stabilire i criteri per beneficiare di questa possibilità il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17 giugno.

Nello specifico, il provvedimento ha definito le comunicazioni per consentire l'esenzione della Naspi anticipata, in un'unica soluzione, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, e per attestare all'istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.

Si ricorda che l'indennità mensile di disoccupazione è stata istituita per fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente il lavoro. Secondo quanto previsto, il lavoratore che ha diritto alla Naspi può richiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta, non ancora erogato, a titolo, tra gli altri, di incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Ma in che modo? Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate offre proprio le istruzioni per fruire dell'esenzione Irpef dell'intero importo ricevuto a titolo di Naspi.

Il lavoratore interessato deve presentare all'Inps la domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Insieme alla domanda di anticipazione devono essere presenati determinati documenti: 

  • l'attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio e nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di commercio, insieme all'indicazione degli estremi per la successiva verifica;

  • lo stralcio dall'elenco dei soci corredato da una dichiarazione del presidente della cooperativa, che attesta l'avvenuta iscrizione dell'interessato e l'attività a lui assegnata;

  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr n. 445/2000), in cui il richiedente dichiara di destinare l'intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione, stabilito dall’articolo 2 del Dpr n. 322/1998.

Secondo quanto precisato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, l'Inps non applicherà le ritenute alla fonte sulle somme erogate e certificherà, in qualità di sostituto d'imposta, la corresponsione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi che saranno riservati nel modello di Certificazione unica.
 

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