I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 795
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Superbonus 110, chiarimenti delle Entrate sulle spese ammissibili
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Si torna a parlare di superbonus 110 per cento, questa volta per capire quali sono le spese ammissibili in caso di beneficiario Iacp. La detrazione, infatti, spetta anche agli Istituti autonomi case popolari.

Con la risposta n. 795, l'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto chiarito che l'applicazione del superbonus 110 per cento nei confronti degli Iacp è subordinata all'esistenza di due requisiti:

  • soggettivo, essendo riferita agli istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, ovvero agli enti che svolgono le medesime funzioni dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing";

  • oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti istituti o enti ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Con la sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha poi spiegato che, in tema di superbonus 110 e Iacp, per le spese ammesse alla detrazione, ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Secondo quanto chiarito dalla circolare n. 24/E del 2020, è noltre necessario richiedere, sia ai fini dell'utilizzo diretto in dichiarazione del superbonus che dell'opzione per la cessione o lo sconto in fattura, per gli interventi di efficientamento energetico, l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati; per gli interventi antisismici, l'asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

La circolare ha poi chiarito che sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni e che la detrazione spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del superbonus, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. 

Si tratta, in particolare, delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, ecc.); degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, ecc.).

L'Agenzia delle Entrate ha poi ricordato che la circolare n. 30/E del 2020 ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al superbonus. 

Esaminando la possibilità di ammettere al superbonus 110 per cento le spese sostenute per le prestazioni per la progettazione, per la verifica e validazione dei progetti, per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per il collaudo dei lavori, anche se svolte da dipendenti dell'Ente, nonché per le modalità di documentazione delle stesse, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile beneficiare del superbonus, anche nel caso in cui gli interventi agevolabili siano effettuati dagli Iacp avvalendosi del proprio personale, ma a condizione "che i costi delle prestazioni afferenti agli interventi agevolabili svolte da tale personale siano debitamente documentati o rilevati almeno nella contabilità interna".

Per quanto riguarda poi la possibilità di ammettere al superbonus anche gli ulteriori costi correlati alle prestazioni a carico dell'Ente, l'Agenzia delle Entrate ritiene che "tali costi possano concorrere al limite di spesa ammessi alla detrazione essendo caratterizzati da un'immediata e necessaria correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto obbligatori e prodromici alla realizzazione degli interventi stessi". 
 

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