
Nel caso ci si domandi se la caparra confirmatoria va dichiarata, è utile scoprire quanto è stato chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza. Ecco perché bisogna fare attenzione alla "dichiarazione infedele".
Con la con sentenza 23837 del 21 giugno 2022, la Cassazione ha precisato che "è legittima la condanna per il reato di dichiarazione infedele, di cui all'articolo 4 del Dlgs n. 74/2000, per chi non dichiara la caparra percepita nell'ambito di una compravendita. Una parte della somma, infatti, è sostitutiva del mancato reddito (diverso) derivante dalla plusvalenza da cessione immobiliare".
Fornendo le sue motiziazioni, la Cassazione ha inoltre spiegato che "la caparra confirmatoria risponde ad autonome funzioni:
oltre a costituire, in generale, indizio della conclusione del contratto cui accede, incita le parti a darvi esecuzione, considerato che colui che l'ha versata potrà perdere la relativa somma e la controparte potrà essere, eventualmente, tenuta a restituire il doppio di quanto ricevuto in caso di inadempimento ad essa imputabile;
può svolgere, inoltre, funzione di anticipazione del prezzo, nel caso di regolare esecuzione del contratto preliminare, costituendo, invece, un risarcimento forfetario in caso d'inadempimento di questo, poiché il suo versamento dispensa dalla prova del quantum del danno subito in caso di inadempimento della controparte, salva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno;
mentre nell'ipotesi di regolare adempimento del contratto preliminare, la caparra è imputata sul prezzo dei beni oggetto dei definitivi, assoggettabili a Iva, andando a incidere sulla relativa base imponibile e, prima ancora, a integrare il presupposto impositivo dell'imposta, in base al Dpr n. 633/1972, articolo 6, comma 4, che serve a risarcire il promittente venditore".
Caparra confirmatoria per l'acquisto della casa
La caparra confirmatoria è regolata dall'articolo 1385 del Codice Civile e consiste in una somma di denaro o nella quantità di altre cose fungibili che viene consegnata da una parte all'altra nel momento in cui viene concluso un contratto al fine di garantire l'adempimento delle previste obbligazioni.
Come spiegato a idealista/news dal consigliere nazionale del Notariato, Giulio Biino, "il preliminare prevede la dazione di una caparra confirmatoria. Si tratta di quella somma di denaro che il promissario acquirente versa al promittente venditore. La caparra confirmatoria deve essere restituita nella misura del doppio qualora il promittente venditore non intenda più arrivare alla stipula dell'atto definitivo; viceversa viene trattenuta dallo stesso promittente venditore qualora sia il promissario acquirente a non volere più arrivare alla stipula dell'atto definitivo. Si può dire, dunque, che la caparra confirmatoria assume la veste di una sorta di garanzia per l'adempimento futuro".
per commentare devi effettuare il login con il tuo account