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Pignoramento delle pensioni, arriva lo stop con il decreto Aiuti bis (ma non per tutti)
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Le modifiche previste dalla legge di conversione del decreto Aiuti bis introducono importanti novità anche per quanto riguarda il pignoramento delle pensioni. Scatta, infatti, lo stop per gli assegni pensionistici al di sotto di una determinata soglia. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

È stato stabilito un nuovo limite di impignorabilità delle pensioni proprio per tutelare le categorie più deboli e in difficoltà economica. È stato quindi aggiornato il minimo vitale da garantire ai pensionati anche in caso di debiti con lo Stato.

Nel dettaglio, il nuovo parametro da considerare per il pignoramento delle pensioni resterà connesso al valore dell’assegno sociale, con il nuovo importo minimo ritoccato all’insù fino a 1.000 euro relativo per le pensioni, le indennità e gli altri assegni di quiescenza.

Prima delle novità introdotte dal decreto Aiuti bis, era previsto che non scattasse il pignoramento delle pensioni solo sugli assegni di importo corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. In sostanza, il limite era di 702,42 euro: l’importo mensile dell’assegno sociale (pari a 468,28 per il 2022), aumentato della metà dello stesso.

Resta pignorabile la parte eccedente il limite dei 1.000 euro di pensione, come previsto dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 545 del Codice di Procedura Civile:

“Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette”.

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