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Sentenza
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In caso di compravendita di un immobile di edilizia convenzionata tra un privato e un soggetto Iva come ci si deve regolare per il pagamento delle imposte? A fornire chiarimenti in merito è la Cassazione. Vediamo quanto spiegato.

Con l'ordinanza n. 25984, la Corte di cassazione ha chiarito che "la registrazione di un contratto di compravendita di un immobile, in attuazione di un programma pubblico di edilizia economica e popolare, stipulato tra un privato e un soggetto Iva, deve essere assoggettata alle imposte catastali e ipotecarie in misura fissa". E ha precisato che è valido "l'avviso dell'ufficio che rilevava l'omesso versamento da parte del notaio che aveva eseguito il rogito".

La registrazione dell'atto di compravendita, tra un privato e un soggetto Iva, che ha per oggetto un immobile incluso in un programma di edilizia economica e popolare prevede il versamento delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Nel formulare il suo parere, la Cassazione ha ricordato che le agevolazioni tributarie - attorno ai quali sono stati predisposti e presentati i diversi ricorsi - sono state regolamentate nel Dpr n. 601/1973. Come spiegato, l'articolo 42 prevede l'abrogazione di tutte le misure agevolative non incluse nel decreto stesso e l'articolo 32 "non prevede che siano mantenute le agevolazioni dettate dall'articolo 70 della legge 865/1971, né indica esplicitamente che i soggetti Iva siano destinatari della misura di favore, precludendo loro, quindi, la fruizione del beneficio fiscale".

In merito al principio dell'alternatività tra Iva e imposta del registro, catastale e ipotecaria, secondo quanto sottolineato dalla Cassazione, "tale postulato prevede la corresponsione del tributo in misura fissa non l'esclusione del versamento".

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