
La Cassazione ha fatto luce sul bonus facciate e sul credito d’imposta. Vediamo gli importanti chiarimenti arrivati con una recente sentenza.
Bonus facciate e truffe
Con la sentenza 44647/2022, la Cassazione è intervenuta in tema di cessione del credito corrispondete al bonus facciate e ha chiarito che il credito di imposta falso, ossia legato a una detrazione maturata illegalmente dal momento che il beneficiario non ha realizzato i lavori, deve sempre essere sequestrato. Come evidenziato da Edil portale, che ha esaminato il caso, il sequestro deve avvenire sempre, anche se il cessionario è in buona fede e non ha preso parte alla truffa.
In particolare, la Cassazione ha precisato che non è possibile “consentire la circolazione di crediti falsi, a prescindere dalla buona fede del cessionario”. Ma non solo, la Cassazione ha anche chiarito che “il diritto del cessionario deriva da quello del beneficiario, che può scegliere come fruire dell’agevolazione”. Dal momento che la cessione del credito “è una delle alternative a disposizione del beneficiario della detrazione, non è possibile sostenere che il cessionario acquisisca un diritto a titolo originario”.
Per giustificare il sequestro, ha poi spiegato la Cassazione, deve sussistere “un legame tra il reato e la cosa, mentre non è necessario un legame tra il reato e il suo autore”. Ne consegue che, “anche la cosa appartenente ad un soggetto in buona fede, ma collegato ad un reato, deve essere sequestrata”.
Come funziona il credito d’imposta bonus facciate?
L’Agenzia delle Entrate, nella sua guida sul bonus facciate 2022, ha spiegato che è possibile cedere il credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, a:
- fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- istituti di credito e intermediari finanziari.
La legge non prevede l’ulteriore cessione del credito, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto all’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993);
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato Testo unico;
- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.
Per ogni cessione intercorrente tra i soggetti sopra elencati, anche successiva alla prima, trova applicazione la disposizione prevista dall’articolo 122-bis, comma 4, del decreto legge n. 34/2020 (divieto di acquisizione del credito nei casi in cui ricorrono i presupposti indicati nell’articolo 35 - Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette - e nell’articolo 42 – Astensione - del decreto legislativo n. 231/2007).
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