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L’Agenzia delle Entrate ha offerto alcuni chiarimenti in tema di cedolare secca al 10% nei Comuni in stato di emergenza. In quali casi è possibile beneficiare di questo regime? Quali sono le condizioni? Vediamo quanto chiarito a tal proposito.

Con la risposta n. 160, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi di un contribuente che ha affittato a uso abitativo un immobile di sua proprietà, optando per la cedolare secca, in un Comune alluvionato. Nello specifico, il contribuente ha chiesto se, in relazione ai redditi derivanti dal contratto di locazione stipulato nel 2021, può accedere al regime della cedolare secca con aliquota ridotta al 10 per cento

Nel fornire la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che l’articolo 3 del Dlgs n. 23/2011, il quale ha introdotto il regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze, al comma 2 prevede la riduzione dell’aliquota dell’imposta al 10% per i contratti stipulati nei comuni ad alta densità abitativa.

Con il comma 2-bis dell’articolo 9, del Dl n. 47/2014, l’aliquota ridotta è stata poi estesa anche ai contratti di locazione stipulati per immobili ubicati nei Comuni in cui è stato deliberato lo stato di emergenza negli ultimi 5 anni precedenti il 28 maggio 2014.

Da menzionare c’è poi l’articolo 4, comma 3-novies, del Dl n. 162/2019, il quale ha previsto che “l’aliquota prevista all’articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per l’anno 2020 l’agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti”.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, se nel Comune in cui si trova l’immobile è stato dichiarato lo stato di emergenza con Dpcm emanato in seguito all’ordinanza del commissario delegato al superamento degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione, ai canoni derivanti dal contratto di locazione stipulato nel 2021 spetta l’aliquota del 10% della cedolare secca.
 

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