
In caso di immobile preposseduto le agevolazioni prima casa decadono. Come spiegato dalla Cassazione, l’idoneità abitativa della casa che si possiede già, ai fini del beneficio fiscale, deve essere valutata sia sotto il profilo oggettivo (effettiva inabitabilità) sia sotto quello soggettivo (fabbricato inadeguato per caratteristiche qualitative). E la titolarità di un immobile a uso promiscuo non esclude che lo stesso non possa essere stato utilizzato come abitazione. Non si applicano quindi i benefici fiscali se si dispone di un alloggio nello stesso Comune che va in ogni caso a soddisfare le esigenze abitative.
Il concetto sottolineato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 30585 del 3 novembre 2023 è il seguente: l’idoneità dell’abitazione preposseduta deve essere valutata sia sotto il profilo oggettivo (effettiva inabitabilità) sia sotto quello soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), “nel senso che il beneficio trova applicazione anche nell’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato (Cassazione, sentenza n. 2565/2018 e ordinanza n. 19989/2018)”. L’idoneità abitativa non è dunque esclusa dalla titolarità di un immobile a uso promiscuo.
La Cassazione ha sottolineato che l’articolo 1, nota 2-bis, lettera b) della Tariffa, parte prima, nella sua attuale formulazione, indica “la mera ‘prepossidenza’ di un immobile, indipendentemente dalle sue effettive e reali caratteristiche, fra gli elementi ostativi alla fruizione delle agevolazioni fiscali sulla prima casa”.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell’articolo 1, nota 2-bis, lettera b) della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, “è sufficiente la prepossidenza di un immobile destinabile ad ‘adeguata abitazione’”. Con l’ordinanza n. 203/2011 poi la Corte costituzionale, “nel dichiarare la manifesta inammissibilità di una questione di illegittimità costituzionale relativa alla richiamata disposizione, così come modificata dalla legge n. 549/1995, ha richiamato l’interpretazione della Suprema Corte, affermando che la sostituzione, nella legge relativa alle agevolazioni sulla prima casa, dell’espressione ‘fabbricato idoneo ad abitazione’ con ‘casa di abitazione’ è da intendersi nel senso che ‘la possidenza di una casa di abitazione costituisce ostacolo alla fruizione delle agevolazioni fiscali per il successivo acquisto di un’altra casa ubicata nello stesso Comune soltanto se la prima delle due case sia già idonea a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato’”.
Addio dunque alle agevolazioni prima casa se si dispone di un alloggio nello stesso Comune che, seppur a uso promiscuo, soddisfi le esigenze abitative dell'interessato.
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