Le precisazioni sulle disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente e di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali
Commenti: 0
Efficienza energetica
GTRES

Il cosiddetto decreto superbonus del 29 marzo 2024, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore lo scorso 30 marzo, ha portato alcune importanti novità, come la soppressione delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura e l’eliminazione della remissione in bonis. Ma non solo. Del tema si è occupata l’Agenzia delle Entrate, che ha fornito utili chiarimenti, approfondendo anche le disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente e di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali.

Il decreto superbonus del 29 marzo 2024

Il decreto agevolazioni fiscali dl n. 39 2024 prevede: 

  • modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura;
  • modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis;
  • disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente;
  • disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali.

Articolo 3 – Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’articolo 3, sia in caso di interventi di efficientamento sia di interventi antisismici, incrementa il patrimonio informativo relativo all’ammontare delle spese sostenute o previste e alle percentuali di utilizzo delle relative detrazioni. Prevede inoltre un meccanismo sanzionatorio, in caso di omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa a lavori già avviati; mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale.

Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 3 stabilisce che i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili come previsto dall’articolo 119 del Dl n. 34/2020, individuati dal comma 3, devono trasmettere all’Enea, a integrazione dei dati da fornire allo stesso ente alla conclusione dei lavori le informazioni inerenti agli interventi agevolati, nello specifico:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto n. 39/2024;
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenuto successivamente alla data di entrata in vigore del Dl in esame negli anni 2024 e 2025;
  • le percentuali delle detrazioni spettanti per le suddette spese.

Poi, il comma 2 dell’articolo 3 stabilisce che è obbligatorio trasmettere al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal dipartimento Casa Italia della presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione, con riferimento alle spese antisismiche agevolabili:

  • i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente a tale data negli anni 2024 e 2025;
  • le percentuali delle detrazioni spettanti per dette spese.

Secondo il comma 3 dello stesso articolo, i soggetti tenuti a effettuare la trasmissione di tali dati e relative variazioni sono coloro che:

  • entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
  • hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata p l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Il successivo comma 4 prevede che il contenuto, le modalità e i termini di tali comunicazioni siano definiti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 29 maggio 2024.

In conclusione, il comma 5 dell’articolo 3 dispone che l’omissione delle predette trasmissioni, nei termini individuati ai sensi del comma 4, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di 10.000 euro. In caso di interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici sia presentata a partire dal 30 marzo 2024, l’omessa trasmissione dei dati non comporta una sanzione, ma causa la decadenza dall’agevolazione fiscale senza applicazione delle disposizioni in materia di remissione in bonis.

Articolo 4 – Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate, a partire dal 1° luglio 2024, per impedire che soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario possano fruire dei bonus edilizi, è disposta la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi, in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali, nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Il comma 1 dell’articolo 4, mediante l’aggiunta del comma 3-bis all’articolo 121 del decreto Rilancio, prevede la sospensione dell’utilizzabilità dei crediti di imposta di cui all'articolo 121, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, compresi quelli per atti di recupero, fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi, per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. La sospensione di tali crediti di imposta presenti nella piattaforma telematica viene effettuata fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano immutati i termini di utilizzo delle singole quote annuali, nonché il divieto di compensazione in presenza di carichi superiori a 100.000 euro.

Il comma 2 dell’articolo 4, sostituendo il comma 49-quinquies dell’articolo 37 del Dl n. 223/2006, specifica che il divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, vale anche per i carichi affidati e le iscrizioni a ruolo derivanti da atti di recupero emessi in base a quanto previsto dai commi da 421 a 423 dell’articolo 1, della legge n. 311/2004, e dell’articolo 38-bis del Dpr n. 600/1973, ovvero da atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti. Il divieto di compensazione non interviene riguardo a crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché a crediti relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Questi crediti possono essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo rilevanti, superiori alla soglia fissata dalla norma. 

Da evidenziare che nella determinazione dei debiti di ammontare complessivo superiore a 100.000 euro non rilevano le rateazioni in corso, per le quali non sia intervenuta la decadenza e gli effetti della previsione normativa cessano di applicarsi qualora il contribuente paghi, anche parzialmente, i debiti iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione, determinandone la riduzione al di sotto dell’ammontare di 100.000 euro. Con il richiamo all’articolo 31 del decreto legge n. 78/2010 resta applicabile la disciplina che prevede, in presenza di debiti erariali e relativi accessori iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 1.500 euro, l’applicazione, in determinate situazioni, del divieto generale di compensare dei crediti erariali, a eccezione dell’ipotesi di pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori. In conclusione, viene disposto che, ai soli fini della verifica di tali condizioni, si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater dell'articolo 37, del Dl n. 223/2006, in materia di controlli ed eventuali erogazioni di sanzioni effettuati dall’Agenzia delle Entrate, in caso di compensazioni indebite.
 

Segui tutte le notizie del settore immobiliare rimanendo aggiornato tramite la nostra newsletter quotidiana e settimanale. Puoi anche restare aggiornato sul mercato immobiliare di lusso con il nostro bollettino mensile dedicato al tema.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account