Quali sono i nuovi valori
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Ci sono novità in tema di sanzioni per i crediti inesistenti e non spettanti, anche per quelli legati al superbonus e agli altri bonus edilizi. Dal 1° settembre 2024, infatti, sono diventate operative le disposizioni del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, che ha dato attuazione alla legge delega per la riforma fiscale (la legge del 09/08/2023 n. 111). Secondo quanto previsto, dall’inizio del mese in corso bisogna fare riferimento a nuovi valori. Vediamo quali sono.

Differenza tra crediti inesistenti e non spettanti

Come spiegato dal comma 1, dell’articolo 1 del d.Lgs. n. 87/2024, Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali: 

“Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera g-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti: 

g-quater) per “crediti inesistenti” si intendono: 

1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento; 

2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici; 

g-quinquies) per “crediti non spettanti” si intendono: 

1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;

2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito; 

3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza”.

Crediti inesistenti e crediti non spettanti, i nuovi valori

In base a quanto previsto, scende al 70% la sanzione per i crediti inesistenti, il cui valore prima era compreso tra il 100% e il 200% del credito utilizzato, ma se il credito inesistente è collegato a una frode, la sanzione ammonta a un importo compreso tra il 105% e il 140% del credito utilizzato.

Scende poi dal 30% al 25% del credito usato la sanzione nel caso di crediti utilizzati in eccedenza rispetto a quanto spettante.

Se infine i crediti sono usati in maniera non conforme alla normativa oppure non sono stati assolti gli adempimenti amministrativi richiesti, ma si provvede a sanare la situazione entro la presentazione della dichiarazione dei redditi e non ci sono le condizioni per la decadenza del credito, è dovuta una sanzione di 250 euro.
 

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