
Si può beneficiare delle agevolazioni prima casa per l’acquisto di una nuda proprietà? In tal caso, ci sono condizioni da rispettare? Sul punto ha fatto chiarezza il Fisco, rispondendo a un quesito presentato da un contribuente. Si ricorda che il beneficio fiscale, se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, consente di versare un’imposta di registro proporzionale nella misura del 2%, un’imposta ipotecaria fissa di 50 euro e un’imposta catastale fissa di 50 euro; nel caso in cui invece si acquisti da un’impresa con vendita soggetta a Iva, permette di versare l’Iva ridotta al 4%, un’imposta di registro fissa di 200 euro, un’imposta ipotecaria fissa di 200 euro e un’imposta catastale fissa di 200 euro.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Dovrei acquistare una nuda proprietà nello stesso comune in cui sono residente con la mia famiglia. La nuda proprietà, si trova però presso un altro indirizzo. Vorrei intestarla a me come prima casa. Per fare ciò, devo cambiare la mia residenza trasferendola presso la nuda proprietà in questione? O è già sufficiente che l’immobile si trovi nello stesso comune?”.
Per poter rispondere a questa domanda è necessario sottolineare in quali casi è possibile beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Ecco, in merito, quanto è indicato dall’Agenzia delle Entrate:
- il fabbricato che si acquista deve appartenere a determinate categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare); A/6 (abitazioni di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). Le agevolazioni prima casa non sono ammesse per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
- il fabbricato si deve trovare nel Comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire entro 18 mesi dall’acquisto) la residenza o lavora;
- l’acquirente deve rispettare determinati requisiti: nell’atto di acquisto, deve dichiarare di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare; sempre nell’atto di acquisto, deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni prima casa. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
In considerazione di ciò, nel caso in esame, per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa per l’acquisto di una nuda proprietà l’istante deve possedere tutti i requisiti necessari.
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