
Con la sentenza n. 45868 del 13 dicembre 2024 la Cassazione ha spiegato che il credito d’imposta per il superbonus creato in modo artificioso, richiesto quindi in totale assenza dei relativi presupposti costitutivi, rappresenta una truffa anche se non è stato riscosso. In particolare, secondo quanto stabilito, “le truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche commesse generando un credito d’imposta inesistente si consumano con la creazione dello stesso credito mediante l’esercizio dell’opzione per la cessione a terzi, senza che, “per la stessa consumazione, sia necessario che il credito fittizio così creato venga utilizzato in compensazione dall’apparente beneficiario della detrazione (o sia da lui riscosso) o da un cessionario dello stesso credito”.
La decisione, riportata da Fisco Oggi, è arrivata esaminando una controversia originata da un’ordinanza del Tribunale di Messina. Quest'ultimo ha rigettato la richiesta di riesame avanzata da un indagato contro un’ordinanza del Gip che lo aveva messo agli arresti domiciliari perché gravemente indiziato dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso, indebita compensazione di debiti fiscali con crediti fiscali inesistenti e autoriciclaggio; truffe aggravate in concorso per il conseguimento di erogazioni pubbliche; autoriciclaggio in concorso.
Spiegando prima cosa prevede la normativa in merito alla cessione del credito, la Cassazione ha chiarito che “le truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche commesse generando un credito d’imposta inesistente si consumano con la creazione dello stesso credito mediante l’esercizio dell’opzione per la cessione a terzi. Ciò senza che, per la stessa consumazione, sia necessario che il credito fittizio così creato venga utilizzato in compensazione dall’apparente beneficiario della detrazione (o sia da lui riscosso) o da un cessionario dello stesso credito”.
Nel caso in esame, è stato creato un credito nei confronti dello Stato del tutto inesistente, poiché è stato generato “in assenza di qualsiasi fonte giustificativa dell’obbligazione nell’effettiva realtà dei fatti”. Tale credito, come spiegato, “è naturalmente destinato ad essere prontamente utilizzato dai terzi cessionari in compensazione: le conseguenze e gli effetti di questo comportamento sono di assai incerta neutralizzabilità, in particolare nel caso in cui tale utilizzo sia fatto da cessionari in buona fede”. Secondo la Cassazione, solamente creando un credito fittizio legato al superbonus si consegue un “profitto ingiusto con correlativo danno per lo Stato”.
Nel dettaglio, è stato stabilito che “le truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche commesse generando un credito d’imposta inesistente, in quanto fondato su un diritto alla detrazione del quale manchino del tutto i presupposti costitutivi, si consumano con la creazione dello stesso credito mediante l’esercizio dell’opzione per la cessione a terzi di un credito d’imposta di ammontare pari a quello della suddetta detrazione”.
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