Esistono una serie di requisiti per ottenere il sostegno economico del reddito di cittadinanza per l’affitto cointestato: scopriamo quali sono
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Possono beneficiare del contributo del reddito di cittadinanza per affitto cointestato solo coloro che hanno spostato la residenza presso l’immobile affittato con contratto di locazione registrato. È necessario, inoltre, che il contratto venga inserito nella DSU da compilare per l’ISEE. È bene sapere che per coloro che desiderano richiedere il reddito di cittadinanza per affitto cointestato esistono una serie di altre regole da rispettare. Scopriamo tutti i dettagli.

Indice:

RDC e affitto

Il reddito di cittadinanza è una forma di sostegno economico approvata dall’ordinamento italiano al fine di contrastare i fenomeni della povertà, della disuguaglianza e dell’esclusione sociale. La misura è divisa in due parti:

  • La quota A, ovvero una parte del RDC erogata a integrazione del reddito familiare, direttamente legata alla composizione della famiglia;
  • La quota B, cioè una parte di reddito di cittadinanza per l’affitto, la cui quota massima è sempre la stessa.

Dunque, coloro che hanno stipulato un contratto di affitto cointestato o di semplice locazione di immobile a scopo abitativo, possono beneficiare di un contributo aggiuntivo del reddito di cittadinanza per l’affitto della casa con cui, appunto, coprire le spese. L’ammontare del RDC per l’affitto destinato ai nuclei familiari in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato corrisponde ad un massimo di 3.360 euro annui e, dunque, ad un massimo di 280 euro al mese.

I requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza per l’affitto

Per poter beneficiare del reddito di cittadinanza per l’affitto della casa sono necessarie le seguenti condizioni:

  • la stipula di un regolare contratto di locazione;
  • il trasferimento della residenza presso l’immobile affittato;
  • il pagamento dell’imposta di registro del contratto di locazione;
  • l’inserimento del contratto nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per la compilazione dell’ISEE.

Richiedere il reddito di cittadinanza per l’affitto senza residenza è impossibile e l’inserimento del contratto di affitto all’interno del DSU ai fini della compilazione dell’ISEE è fondamentale per permettere all’INPS di calcolare correttamente le somme da corrispondere al richiedente. Alla luce di quanto descritto, la possibilità di ottenere la quota B del reddito di cittadinanza in caso di firma di un contratto di affitto cointestato in pdf non è assolutamente esclusa. Tuttavia, è necessario che il soggetto soddisfi alcuni requisiti ulteriori rispetto a quelli appena descritti.

Come funziona il reddito di cittadinanza in affitto cointestato?

Se il soggetto rispetta tutti i requisiti individuati per l’erogazione del sussidio può tranquillamente utilizzare il reddito di cittadinanza per l’affitto cointestato. Dunque, anche in presenza di coinquilini, è possibile usare il reddito di cittadinanza per il pagamento del canone.

Tuttavia, per poterlo ottenere è necessario procedere con il trasferimento della residenza presso l’immobile oggetto del contratto e, dichiarare nel medesimo modulo, che con il coinquilino non sussistono rapporti di parentela, coniugio, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi di alcun genere. In questo modo, entrambi i coinquilini (in possesso dei requisiti di base) possono richiedere nello stesso momento il reddito di cittadinanza per il contratto di affitto cointestato, erogato in forma separata essendo di fatto membri di due nuclei diversi.

Nel caso di reddito di cittadinanza per fidanzati conviventi, le regole cambiano, dal momento che tra i due soggetti intercorrono dei vincoli affettivi e, pertanto, sono considerati membri del medesimo stato di famiglia. Il RDC per l’affitto e, più in generale, il contributo integrativo, viene riconosciuto all’intero nucleo e, dunque, se nel caso dei coinquilini il reddito di cittadinanza può essere percepito separatamente da entrambi poiché non legati, nel secondo caso, ovvero quello dei fidanzati, ciò non è possibile.

Reddito di cittadinanza con contratto di comodato d’uso: cosa fare?

Come già affermato, risulta estremamente importante dimostrare di aver scelto un modello di contratto di locazione e averlo registrato per poter usufruire del RDC per l’affitto. Inoltre, per favorire l’equa erogazione del sussidio del reddito di cittadinanza dell’affitto, è necessario che le istituzioni siano a conoscenza dello stato attuale del nucleo familiare, il quale se dovesse cambiare in termini di composizioni o reddito, dovrebbe modificare l’ISEE.

Ogni variazione deve essere comunicata e, dunque, anche un eventuale passaggio da un contratto di affitto ad un contratto di comodato d’uso. Questa ipotesi risulta particolarmente interessante dal momento che il richiedente perde il diritto al reddito di cittadinanza con il comodato d’uso dell’immobile, per ovvie ragioni: si tratta di una tipologia di accordo che consente l’uso a titolo gratuito della casa da parte del comodatario.

Colui che desidera il reddito di cittadinanza per un contratto di comodato d’uso non potrà mai ottenerlo, poiché tale pattuizione non prevede il pagamento di un canone di affitto e dunque la quota B non gli spetterebbe.

Reddito di cittadinanza con affitto in nero: i rischi

Come abbiamo visto, per ottenere il sussidio del reddito di cittadinanza per l’affitto è necessario seguire specifiche regole, tra cui quella di esibire l’accordo per la locazione di un immobile collocandola nella DSU. Trattandosi di una misura di sostegno statale, viene da sé che il soggetto che intendere percepire il RDC per l’affitto debba aver sottoscritto un legale contratto di locazione, con annessa registrazione.

Pertanto, non essendo in possesso dell’accordo di locazione inserito nella dichiarazione sostitutiva unica o del contratto di affitto cointestato, il reddito di cittadinanza relativo al canone (la quota B) non può essere erogato. È impossibile ottenere il reddito di cittadinanza con affitto in nero dal momento che, per richiederlo, è necessario dimostrare l’esistenza del contratto.

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Hai bisogno di più informazioni sul reddito di cittadinanza per affitto cointestato? Ecco qui le risposte alle tue domande.

Quanto si può pagare di affitto con il reddito di cittadinanza?

Il contributo relativo all’affitto del reddito di cittadinanza erogato non supera il tetto massimo di 280 euro al mese per nucleo familiare. È certamente possibile pagare l’intero affitto con la carta del RDC, anche se l’importo da pagare supera i 280 euro.

Cosa significa affitto cointestato?

L’affitto cointestato è identico all’affitto classico, con l’unica differenza che gli obblighi previsti dal contratto stipulato vengono divisi equamente tra tutti gli inquilini dell’immobile.

Che tipo di contratto di affitto per reddito di cittadinanza?

I percettori di reddito di cittadinanza possono stipulare ogni tipologia di contratto di affitto e pagare il canone con il contributo. Inoltre, i beneficiari possono pagare l’affitto di un immobile con reddito di cittadinanza anche quando il contratto non sia intestato direttamente a loro. In questi casi, però, è necessario che gli intestatari rientrino nel nucleo familiare del percettore di RDC.

Chi convive ha diritto al reddito di cittadinanza?

Il reddito di cittadinanza è erogato per nucleo familiare e, pertanto, all’interno della stessa famiglia non è possibile richiederlo due volte per due soggetti diversi. Tuttavia, se si dichiara che tra i conviventi non intercorrono rapporti di coniugio o vincoli affettivi, rapporti di parentela, tutela o affinità, è possibile separare i nuclei e ottenere il contributo due volte e separatamente.

Il titolare può registrare presso l’Agenzia delle Entrate un contratto che sia già stato firmato in maniera digitale. Idealista offre ai proprietari e agli agenti immobiliari un servizio gratuito per la creazione di contratti di affitto con firma online.

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