
La Cassazione si è pronunciata in tema di polizza assicurazione per il condominio. Vediamo quanto stabilito con la sentenza n. 23254.
Secondo quanto chiarito dalla Cassazione, l'assemblea può deliberare la stipula della polizza assicurativa per il condominio e, come riportato da Italia Oggi che ha esaminato la pronuncia, "il relativo costo può essere ripartito pro quota senza che ciò intacchi il diritto di ciascun condòmino di cui all'art. 1132 c.c. di dissociarsi dalle controversie giudiziarie delle quali sia parte il condominio".
Con la disposizione contenuta nell'art. 1132 c.c. il legislatore, in deroga al regime ordinario di ripartizione delle spese condominiali, ha previsto che "i condòmini possano sottrarsi al pagamento delle spese processuali che il condominio sia stato eventualmente condannato a rifondere alla controparte all'esito del giudizio (ma non anche alle spese legali che vanno anticipate al legale del condominio)".
Una disposizione che - è bene precisare - vale però solo nei rapporti interni, quindi nei rapporti tra i comproprietari, "e non anche in quelli esterni". Chi infatti vanta "il diritto al rimborso delle spese processuali nei confronti del condominio può comunque rivalersi anche sul condòmino dissenziente".
Ma attenzione, il diritto del condomino di sottrarsi al pagamento delle spese processuali che il condominio deve essere esercitato entro un preciso termine di decadenza. Come riportato da Italia Oggi, il condòmino deve "attivarsi entro 30 giorni dall'assemblea, ove vi abbia preso parte, o, in caso contrario, nel medesimo decorrente dal ricevimento del relativo verbale. Il dissenso deve essere esplicito, formulato per iscritto e notificato all'amministratore, anche a mezzo di raccomandata o Pec. Ovviamente tale dissenso può anche essere indicato a verbale nel corso dell'assemblea".
Tornando a quanto stabilito dalla Cassazione, l'assemblea condominiale può "autorizzare l'amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell'edificio, promosse da o nei confronti del condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condòmini".
La Cassazione ha inoltre posto l'accento sulla "sostanziale diversità tra le spese derivanti dalla conclusione della polizza assicurativa - le quali, come tutte quelle derivanti dalla obbligazioni contratte dal condominio nel comune interesse, vanno ripartite nei rapporti interni fra i singoli condomini ai sensi dell'art 1123 c.c. - e le spese di lite per il caso di soccombenza di cui all'art. 1132 c.c.".
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