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Annullamento del condono edilizio, quando è possibile
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L'annullamento del condono edilizio è possibile, ma a quali condizioni? Vendiamo quanto chiarito in merito dalla Cassazione, con la sentenza 34896/2021.

In base a quanto spiegato dalla Cassazione, si può procedere all'annullamento del condono edilizio, a patto che ricorrano specifiche condizioni. In particolare, è necessario considerare il volume del fabbricato da sanare. Si ricorda che per il condono il limite previsto è di 750 metri cubi.

La Cassazione ha poi spiegato che, quando si parla di condono edilizio, nel caso di un bene immobile in comproprietà, "per il quale non sia stata operata alcuna divisione né costituito un distinto diritto di proprietà su una porzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di diversi soggetti legittimati costituisce un frazionamento artificioso della domanda, da imputare ad un unico centro sostanziale di interesse onde non consentire l'elusione del limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria".

In particolare, la Cassazione si è espressa sul ricorso presentato contro l'ordinanza di un Tribunale il quale aveva revocato l'ordine di demolizione di alcuni corpi di fabbrica per i quali era stata presentata domanda di condono. L'ordine di demolizione è stato confermato per un altro corpo di fabbrica. Qualora "il giudice accerti l'illegittimità del titolo rilasciato dalla PA, può disapplicare l'atto con cui è stata concessa la sanatoria".
 
Come spiegato dal Edil portale, che ha trattato la sentenza, "secondo la Procura, tali corpi di fabbrica devono essere considerati in modo unitario e si è in presenza di un frazionamento artificioso. L'edificio è infatti posseduto da più comproprietari, ma uno ha subìto l'ordine di demolizione per uno dei corpi di fabbrica, mentre gli altri hanno presentato distinte istanze di condono per gli altri corpi di fabbrica".

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