
Chi paga l’affitto di casa nell’eventualità di una separazione con figli? Gli aspetti economici rappresentano uno dei primi problemi di ordine pratico da affrontare dopo la fine della convivenza tra due coniugi e la legge è chiara nell’indicare che l’immobile dove il nucleo familiare vive stabilmente venga assegnato al coniuge con il quale vanno ad abitare i figli: questo aspetto è disciplinato dall’articolo 337-sexies del Codice Civile.
Invece è differente la valutazione da fare sul pagamento dell’affitto perché non è scontato che sia il coniuge che usufruisce dell’appartamento a doversene fare carico.
Chi paga l’affitto di casa in caso di separazione?
Il giudice, con la pronuncia della separazione, decide anche quale dei due coniugi avrà diritto a vivere nell’abitazione coniugale dove la famiglia ha sempre vissuto (non potrà quindi essere presa in considerazione, per esempio, la seconda casa al mare o in montagna): in presenza di figli minorenni la tutela dei loro interessi è sempre prioritaria.
L’assegnazione da parte del giudice avviene anche in caso nel caso in cui l’immobile in questione sia di proprietà di uno solo dei due coniugi o anche se siano terzi ad esserne proprietari (i suoceri che ne concedono il comodato d’uso, per esempio).
Se la casa coniugale è in affitto si modifica il contratto di locazione (e non cambierà niente al coniuge assegnatario se il proprietario sarà colpito dal pignoramento del canone di locazione), nell’ipotesi in cui fosse intestato al coniuge non assegnatario oppure ad entrambi: l’intestazione del contratto di affitto dovrà cambiare in favore del coniuge con diritto di abitazione.
La legge stabilisce che le spese collegate all’immobile di proprietà siano a carico del coniuge a cui l’immobile viene assegnato, che normalmente è la moglie.

Assegno di mantenimento e affitto: il contributo del coniuge
Anche in caso di immobile in affitto, come nei casi in cui l’immobile assegnato dal giudice ad uno dei due coniugi sia di proprietà, resta il principio generale: paga l’affitto il coniuge che è intestatario del contratto di locazione.
Possono tuttavia esserci frequentemente delle eccezioni. La prassi infatti insegna che ci sono casi in cui il coniuge assegnatario sia economicamente più debole dell’altro, ed abbia diritto all’assegno di mantenimento.
Il coniuge che non abita più nella casa coniugale potrebbe quindi continuare a pagarne l’affitto, in quota parte o completamente, e questo aspetto viene poi calcolato nell’assegno di mantenimento mensile.

Calcolo dell’assegno di mantenimento con casa in affitto
Come calcolare un assegno di mantenimento, magari con un altro affitto da pagare? Ci sono tabelle precise a cui fare riferimento, ma nel calcolo è importante avere come bussola il reddito mensile del coniuge obbligato ed anche quello del beneficiario, dal quale andranno detratte spese come:
- spese manutenzione casa coniugale
- mutui ed eventuali finanziamenti attinenti alla famiglia
- affitto per la nuova abitazione
- consumi, bollette delle abitazioni
- eventuali tasse di proprietà degli immobili
- spese di condominio
Detratte queste somme sarà poi necessario sommare le spese dei coniugi e sottrarle dai loro stipendi. Si avrà quindi un quadro chiaro sulle uscite da cui elaborare una quota in base alle griglie di calcolo per l’assegno di mantenimento.
Il titolare può registrare presso l’Agenzia delle Entrate un contratto che sia già stato firmato in maniera digitale. Idealista offre ai proprietari e agli agenti immobiliari un servizio gratuito per la creazione di contratti di affitto con firma online.
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