
Con l'ordinanza n. 10719, la Cassazione è intervenuta in tema di decadenza delle agevolazioni prima casa e causa di forza maggiore. Vediamo quanto chiarito.
In base a quanto stabilito dalla Cassazione, se si è acquistato un immobile con le agevolazioni prima casa e non si è trasferita la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione entro 18 mesi dall'acquisto, si perde il bonus, anche nel caso in cui il tardivo trasferimento della residenza sia dovuto al mancato rilascio dell'abitazione da parte dell'inquilino e al prolungarsi dei lavori di ristrutturazione. Il mancato trasferimento della residenza nei termini previsti può essere giustificato solo da motivi eccezionali e inevitabili.
Nell'esaminare il caso - che ha visto due contribuenti acquistare un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa e non trasferire la residenza nei termini previsti in quanto l'inquilino non aveva rilasciato tempestivamente l'immobile, i lavori di ristrutturazione si erano prolungati oltre il previsto e di conseguenza l'ente locale non aveva rilasciato il certificato di abitabilità -, la Cassazione ha affermato che per non perdere il beneficio fiscale il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione deve avvenire entro il termine di 18 mesi, "salvo ricorrano cause di forza maggiore che abbiano impedito il rispetto del termine stesso".
E ha sottolineato che "il legislatore, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prima casa, salvo ipotesi particolari, ha richiesto che l'acquirente abbia la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato: non è necessario avere (o spostare) la residenza proprio nel fabbricato acquistato". Questo significa che "il mancato rilascio dell'abitazione da parte del conduttore non può concretizzare una causa di forza maggiore, in quanto le contribuenti avrebbero comunque potuto trasferire la residenza presso un'altra abitazione situata nello stesso Comune". Rientrano nella causa di forza maggiore "solo fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel comune".
Richiamando poi la sentenza n. 28838/2019, è stato sottolineato che "l'esimente della causa di forza maggiore può essere invocata soltanto se sopraggiunge un '...impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità, anche a titolo di colpa, inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento'". E il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione nel termine di 18 mesi dall'acquisto dell'immobile non costituisce un evento inevitabile o imprevedibile e assolutamente non imputabile alle parti.
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