
Come avviene il distacco della luce per morosità e, soprattutto, chi deve farsene carico: l’inquilino o il proprietario, in un immobile in affitto? È una domanda che certamente molti locatori si sono posti, nel dover gestire un affittuario refrattario al pagamento delle bollette e, in alcuni casi, anche del canone di locazione.
Di norma, il distacco della fornitura dell’energia elettrica viene deciso dall’operatore con cui si è sottoscritto il servizio, a seguito dell’inoltro di diversi solleciti di pagamento. Con l’arrivo dell’avviso di sospensione della fornitura, l’utente ha circa 20 giorni per poter regolarizzare la propria posizione. In merito alle responsabilità tra inquilino e proprietario, invece, tutto dipende da chi sia l’intestatario delle bollette. Naturalmente, per evitare di trovarsi in simili e spiacevoli situazioni, è utile verificare la Banca Dati della Morosità Immobiliare, prima di concedere il proprio immobile in locazione a terzi.
Come funziona il distacco della luce
Il distacco della luce - conosciuto più propriamente come interruzione della fornitura di energia elettrica - è una possibilità concessa agli operatori per fronteggiare gli utenti morosi. Quando l’intestatario della bolletta ripetutamente non corrisponde il dovuto, il fornitore può chiudere l’erogazione del servizio, seppur con alcune eccezioni. Ma come funziona questo procedimento?
Quanto tempo passa prima che ti staccano la luce
Il primo fattore da prendere in considerazione è relativo alle tempistiche del distacco della luce. In linea generale, i vari fornitori d’energia seguono policy interne fra di loro differenti, per decidere quando un utente debba essere sottoposto alla sospensione del servizio. Per alcuni bastano anche solo un paio di bollette non pagate per attivare la procedura, altri attendono invece un accumulo maggiore di morosità.

Quando però l’operatore decide di muoversi nei confronti del cliente moroso, prima di poter materialmente staccare la luce, è necessario segua alcuni specifici passi:
- inoltrare al cliente moroso uno o più solleciti di pagamento;
- inoltrare al cliente moroso una comunicazione di termine della fornitura, se entro le date riportate non verranno saldati i debiti accumulati.
Queste comunicazioni devono essere recapitate al cliente tramite raccomandata - oppure anche via PEC, per coloro che appartengono a categorie su cui verte l’obbligo di apertura di una casella di posta elettronica - affinché ne venga testimoniata la data di inoltro. Di norma, quando viene spedito l’avviso di sospensione della fornitura, l'intestatario si vedrà togliere l’energia elettrica:
- dopo 20 giorni dalla data di emissione della raccomandata, se il debito non viene saldato;
- dopo 15 giorni dall’invio della raccomandata, sempre che il debito non sia stato nel frattempo saldato.
È utile sottolineare che la sospensione della fornitura elettrica è indipendente da eventuali altri contratti sottoscritti, come ad esempio quelli per gas oppure per l’acqua. Potrebbero quindi valere procedere diverse per ogni singolo servizio, come ad esempio nel caso delle nuove regole per il distacco dell’acqua.
Sospensione senza preavviso e diminuzione di potenza
Come prevede la delibera AREA - l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente - 67/2013/R/COM del febbraio del 2013, gli operatori sono sempre tenuti ad avvisare il cliente moroso del futuro distacco della luce. La procedura infatti prevede non solo l’inoltro di solleciti di pagamento, ma anche una comunicazione con il termine ultimo per usufruire della fornitura.
In caso l’operatore non rispettasse questa regola, e procedesse all’interruzione del servizio senza preavviso, il cliente ha diritto a ottenere un risarcimento: circa 30 euro di base fissa, a cui si aggiungono altri 15 euro per ogni quattro ore aggiuntive di sospensione della fornitura.
Gli operatori, tuttavia, hanno a disposizione anche altri strumenti per gestire chi non paga le bollette. Uno di questi è la diminuzione della potenza del contatore, di circa il 15% della sua potenza nominale in kW. L’erogazione dell’energia rimarrà quindi attiva, ma il cliente potrebbe trovarsi impossibilitato a utilizzare alcuni elettrodomestici - oppure, a usarli contemporaneamente - proprio per la potenza ridotta di erogazione.
Quando non è possibile il distacco della luce
Vi sono, tuttavia, dei casi in cui non è possibile procedere al distacco della luce, nonostante il cliente abbia accumulato una certa morosità. È sempre l’ARERA a stabilirlo:
- ai clienti non disalimentabili, ad esempio perché collegati ad apparecchi elettrici salvavita;
- il venerdì, il sabato e nei giorni festivi;
- in assenza di comunicazione di messa in mora;
- in assenza di un’adeguata risposta del fornitore a un reclamo avanzato dal cliente messo in mora;
- quando l’ammontare del mancato pagamento è inferiore o uguale al deposito cauzionale o della fideiussione rilasciata dall’utente al momento dell’allaccio.

È invece possibile procedere al distacco della luce con bambini in casa, oppure anziani e malati che non necessitano di apparecchiatura elettrica perennemente accesa, purché se ne dia sufficiente preavviso.
Le responsabilità di inquilino e proprietario nel distacco della luce
Compreso come funziona il procedimento di distacco della luce, è normale chiedersi quali siano le responsabilità in contesti d’affitto. Chi paga le utenze dell’inquilino moroso, infatti?
Tutto dipende a quale soggetto siano state intestate le bollette: l’operatore, infatti, non può pretendere il pagamento da terzi soggetti non inclusi nel contratto di fornitura. Di conseguenza:
- se l’intestatario è l’inquilino, quest’ultimo dovrà provvedere direttamente a saldare il debito contratto con il fornitore, facendosi carico delle eventuali conseguenze, come proprio l’interruzione dell’erogazione. Ancora, non potrà pretendere nulla dal proprietario dell’appartamento;
- se l’intestatario è il proprietario, quest’ultimo sarà tenuto a saldare il debito accumulato con il fornitore, chiedendo poi il rimborso della spesa sostenuta all’inquilino. Se quest’ultimo non dovesse provvedere, può ottenere dal tribunale un decreto ingiuntivo, fino ad arrivare al pignoramento dei beni dell’inquilino non pagante;
- se l’intestatario è il proprietario, e quest’ultimo non dovesse aver versato al fornitore il denaro fornitogli dall’inquilino per il pagamento delle bollette, l’affittuario potrà richiedere il rimborso della spesa sostenuta e gli eventuali danni.
È utile anche sottolineare che, se l’inquilino dovesse essere moroso nei confronti del proprietario, oltre che del fornitore - ad esempio, per non aver corrisposto i canoni di locazione - quest’ultimo non potrà provvedere autonomamente a staccare l’energia elettrica presso l’appartamento dell’affittuario. Potrà, invece, avvalersi dello sfratto per morosità.
Come riattivare un contatore chiuso per morosità
Ma come si riattiva un contatore chiuso per morosità? In caso il cliente moroso decidesse di saldare il debito accumulato dopo il distacco della fornitura, dovrà darne comunicazione all’operazione nei tempi previsti dalla lettera di messa in mora, allegando copia di tutte le prove di pagamento.
A questo punto, sempre come stabilito dall’ARERA, il fornitore dovrà riattivare la fornitura entro due giorni feriali di tempo dalla ricezione della comunicazione, che potrà essere inoltrata per raccomandata, fax o tramite messaggio di posta certificata PEC. In caso l’operatore non dovesse rispettare queste tempistiche, il cliente avrà diritto a un indennizzo di 35 euro per attivazioni entro il doppio del tempo previsto, di 70 euro entro il triplo del tempo previsto e di 105 euro oltre queste tempistiche.
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