
La Corte di Cassazione si è di recente pronunciata sul rapporto tra esenzioni IMU e residenza anagrafica: se non vi è coincidenza tra dimora abituale e la stessa residenza, il pagamento dell’Imposta Municipale Propria è dovuto. La Suprema Corte è giunta a questa conclusione a seguito del ricorso di un contribuente che, non avendo fissato la residenza presso l’immobile in cui vivono la compagna e la figlia, non può pertanto usufruire delle agevolazioni previste per legge.
Quando si gode dell’esenzione IMU sull’abitazione principale
Prima di entrare nel dettaglio della decisione della Corte di Cassazione, al fine della comprensione sono utili alcune premesse, relative alle condizioni che permettono di beneficiare dell’esenzione IMU sull’abitazione principale. A regolare le agevolazioni sono sia il Decreto Legislativo 201 del marzo 2011, quello che ha introdotto l’IMU in sostituzione della precedente ICI, così come anche le successive modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 e dalla Legge di Bilancio 2020.

In linea generale, a livello residenziale l’Imposta Municipale Propria non è dovuta:
- sulla prima casa, purché sia adibita ad abitazione principale e vi sia fissata la residenza anagrafica;
- purché l’immobile non appartenga a categorie catastali di lusso, come l’A/1, l’A8 e l’A9.
È però necessario specificare che il requisito della residenza non impone necessariamente quello della coabitazione dei coniugi o degli uniti civilmente. Con la sentenza 209/2022, la Consulta ha infatti specificato che l’esenzione IMU può essere doppiamente goduta dai coniugi che vivono in due abitazioni diverse - ad esempio, per ragioni di lavoro - purché sia rispettato il principio di residenza e di dimora abituale.
La residenza è obbligatoria per l'esenzione IMU?
Viste le premesse del precedente paragrafo - e, in particolare, la pronuncia della Consulta sulla doppia agevolazione - quando effettivamente si può godere dell’esenzione IMU sulla prima casa? Quando la residenza anagrafica e la dimora abituale coincidono, così come ribadito da un recente caso portato all’attenzione della Corte di Cassazione.
Il caso in Cassazione
Di recente, un contribuente è stato sottoposto ad accertamenti per l’omesso pagamento dell’IMU sulla dimora dichiarata da egli stesso come dimora abituale. Pur vivendo in un appartamento diverso da quello in cui la compagna e la figlia avevano preso la residenza, l’uomo si è opposto all’accertamento, ritenendo di poter usufruire dell’esenzione IMU per entrambi gli immobili.
Fatto ricorso, la domanda del contribuente è stata però rigettata sia in primo grado, presso la Corte di Giustizia, che in secondo grado, alla Corte d’Appello: il pagamento dell’imposta era dovuto, poiché l’uomo aveva fissato la propria residenza presso un immobile diverso da quello della compagna e della figlia. In altre parole, non vi era coincidenza tra la stessa residenza e la dimora abituale scelta per il nucleo familiare.
Portato il caso davanti alla Corte di Cassazione, la Suprema Corte ha confermato il parere espresso nei due precedenti gradi di giudizio: con l’Ordinanza 19684/2024, ha ribadito che per l’esenzione IMU è necessaria la coincidenza tra dimora abituale e residenza anagrafica:
“Il contribuente non può usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, se presso l'immobile interessato non ha fissato la residenza anagrafica. Infatti, il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile sussiste e coinvolge anche il mantenimento dell'esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare siano stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi purché, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, sia stata stabilita la residenza anagrafica nell'immobile per il quale l'esenzione sia stata invocata”.
Cosa si intende per abitazione principale ai fini IMU?
Il caso portato all’attenzione della Corte di Cassazione impone una riflessione su alcuni concetti, necessari per stabilire l’effettiva applicabilità delle esenzioni IMU. Questo perché è molto semplice confondersi tra abitazione principale, dimora abituale e prima casa. Ad esempio, cosa si intende per abitazione principale ai fini IMU?
È il già citato Decreto Legislativo 201/2011 a specificarlo. L’abitazione principale è quell’immobile iscritto o iscrivibile al Catasto come unica unità immobiliare, nel quale il proprietario - o il titolare di un diritto reale - e il suo nucleo familiare:
- vi dimorano abitualmente;
- vi risiedono anagraficamente.

Tuttavia, si rendono necessarie ulteriori distinzioni, per comprendere quando l’esenzione IMU sia davvero applicabile. In particolare, bisogna sapere che:
- l’abitazione principale non sempre corrisponde con la prima casa. Quest’ultima generalmente corrisponde con l’immobile di primo acquisto di un contribuente, tuttavia il contribuente stesso potrebbe decidere di usufruire di un altro immobile come abitazione principale, portandovi la residenza;
- l’abitazione principale non sempre corrisponde con la dimora abituale. Il proprietario - o il titolare di un diritto reale - potrebbe aver fissato la propria residenza su un immobile, considerato quindi abitazione principale, ma dimorare abitualmente in un’altra casa non corrispondente alla residenza anagrafica.
Di conseguenza, per poter ottenere l’esenzione IMU è necessario che coincidano questi tre elementi: l’immobile deve essere l’abitazione principale sulla quale si è fissata la residenza e dove si dimora abitualmente.
Quando non si ha diritto all'esenzione IMU?
Le specifiche espresse nel precedente paragrafo aprono a diverse situazioni in cui l’esenzione dell’IMU potrebbe non essere effettivamente applicata. Come già visto, il requisito fondamentale è rappresentato dalla coincidenza tra abitazione principale e residenza anagrafica. Di conseguenza:
- se la prima casa non corrisponde all’abitazione principale, non si ha diritto all’esenzione IMU;
- se l’abitazione principale, quella dove è stata portata la residenza, non è anche la dimora abituale, non si ha teoricamente diritto all’esenzione IMU.
Si è però visto che, in alcuni specifici casi, la dimora abituale può essere altrove senza che si perda il diritto di godere delle agevolazioni sull’Imposta Municipale Propria. Ad esempio, si tratta della già citata specifica della Consulta: se i coniugi - o gli uniti civilmente - sono costretti a vivere in due abitazioni diverse, ad esempio per ragioni di lavoro, possono godere dell’esenzione su entrambi gli immobili purché sia rispettato il principio di residenza e dimora abituale. In questo caso, prevale il vincolo di relazione, per privilegiare la tutela del nucleo familiare. Nella situazione sulla quale si è espressa la Cassazione, invece, lo spostamento della residenza da parte del contribuente, rispetto alla dimora adibita come abituale, ha comportato la perdita del beneficio.
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