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Locazioni, niente imposte sull'affitto dopo la risoluzione di diritto del contratto
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Non è possibile richiedere il pagamento delle imposte dopo la risoluzione di diritto del contratto di locazione in base a una clausola risolutiva espressa. Quindi, nel momento in cui l'ufficio contesta il mancato pagamento delle imposte sui redditi da locazione di più immobili deve indicare con precisione le unità immobiliari e i periodi ai quali si riferisce il periodo di accertamento. Ad affermarlo due pronunce della commissione tributaria provinciale di Forlì (611/2/2014 e 125/1/2014) emesse il 15 dicembre e il 3 marzo dello scorso anno

A finire nel mirino gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008 con cui le entrate hanno rettificato il reddito dichiarato da uno stesso contribuente in relazione ai canoni locativi di due immobili, destinati a uso commerciale

Nella sentenza di dicembre la ctp ha preso atto del fatto che il ricorrente ha effettuato un versamento a titolo di ravvedimento operoso per il canone non dichiarato di uno dei beni. Secondo la commissione questo fatto è sufficiente per annullare l'avviso riferito al 2008. Nella sentenza di marzo, invece, è stato precisato che sulle somme pretese per l'altro immobile non sono dovute imposte in misura maggiore a quanto versato

Nella prima controversia l'agenzia ha chiesto il pagamento dei tributi per l'affitto di un immobile che, secondo gli accordi contrattuali, andava dall'aprile 2007 fino all'aprile 2008. Il conduttore si era però reso moroso dal settembre 2007, quindi il contratto si è risolto di diritto in forza di una clausola risolutiva espressa. Nel febbraio del 2008 il tribunale civile ha convalidato l'intimazione di sfratto

Secondo l'ufficio, il contribuente è comunque tenuto al pagamento dell'imposta in base all'articolo 26, comma 1, del tuir (dpr 917/1986), per il quale i redditi fondiari concorrono in ogni caso a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà. L'agenzia, inoltre, sostiene che il contratto di locazione si deve ritenere in vigore (almeno ai fini fiscali) fino a quando non è pagata l'imposta per la risoluzione

Ma la commissione tributaria provinciale ha ricordato che, in base alla sentenza 362/2000 della consulta, il riferimento al canone di locazione opera fino a quando risulta "in vita un contratto di locazione" e quindi è dovuto un canone in senso tecnico, quando invece si verifica una qualsiasi causa di risoluzione del contratto di locazione tale riferimento al reddito locativo non sarà più praticabile, tornando in vigore la regola generale

Tra le cause è compreso l'inadempimento in presenza di clausola risolutiva espressa con la dichiarazione dell'altro contraente di volersi valere della clausola stessa (articolo 1456 del codice civile). In questo caso, per la determinazione del reddito si prenderà in considerazione la rendita catastale

La ctp di forlì ha, quindi, sottolineato che agli immobili a uso commerciale devono "estendersi i principi connessi all'omessa corresponsione dei canoni relativi agli immobili abitativi". Non ricorrono, infatti, valide ragioni per diversificare il trattamento delle due ipotesi quando sia provata la fine del rapporto contrattuale, "che rappresenta il presupposto per il pagamento del canone"

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