
Entro il 30 novembre i proprietari di immobili dati in locazione che hanno aderito al regime della cedolare secca dovanno versare l'acconto per il 2015. Ma vediamo nel dettaglio chi e' tenuto al pagamento e quali sono le modalità di versamento.
Chi deve versare acconto cedolare secca
A versare l'acconto sono i locatori che hanno aderito al regime della cedolare secca se l'importo da corrispondere è pari o superiore a 52 euro, se è inferiore l'acconto non è dovuto. L'acconto è dovuto nella misura del 95% dello stesso importo.
Sono esclusi dal pagamento i contratti stipulati nel 2015, che dovranno versare l'intera cedolare secca calcolata sui canoni maturati nel 2015 nel 2016, insieme agli acconti dovuti per quest'ultima annualità.
Calcolo acconto cedolare secca: il metodo previsionale
Se il locatore prevede di dover pagare una minore imposta nella successiva dichiarazione, può calcolare l'acconto sulla base di tale minore imposta. La scelta in questo caso è del metodo di calcolo previsionale, in contrapposizione allo storico. In questo caso l'importo della seconda rata si calcola determinando l'imposta annua dovuta per il 2015, calcolando il 95% della cedolare così determinata e sottraendo quanto già versato.
Modalità versamento acconto cedolare secca
Per quanto riguarda la modalità di versamento, il pagamento deve essere effettuato in un'unica rata, entro il 30 novembre 2015, in presenza di un importo inferiore a 257, 52 euro. Nel caso si tratti di un importo superiore, il versamento deve avvenire in due rate, di cui la prima con le scadenze del saldo 2014 pari al 40% dell'acconto totale e la seconda, per il versamento del restante 60% entro il 30 novembre. Non è possibile rateizzare la seconda rata.
Acconto cedolare secca, codice tributo
Per quanto riguarda il codice tributo, sia che si tratti del versamento dell'intero importo in un'unica soluzione sia che corrisponda semplicemente alla seconda rata, il codice da utilizzare è il 1841 da indicare nella "Sezione erario".
Acconto cedolare secca mod. 730
I contribuenti che hanno presentato il modello 730 per il 2015 non devono versare la seconda rata con il modello F24, ma subiranno le trattenute delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata a seconda delle informazioni contenute nel modello presentato.
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