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Credito d'imposta sull'affitto per Covid, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul fatturato
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Novità sul credito d'imposta sull'affitto per Covid. Vediamo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate rispondendo a un quesito relativo alla possibilità di usufruire della misura prevista dal decreto Rilancio senza tener conto del fatturato.

Con la risposta 367, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'esercente, il quale quando è iniziato lo stato di emergenza in seguito al Covid aveva la sede operativa o il domicilio fiscale in un Comune colpito da evento calamitoso con stato di emergenza ancora in atto, può fruire del credito d'imposta sull'affitto previsto dal decreto Rilancio a prescindere dalla riduzione di fatturato

Nella sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che per accedere al credito d'imposta sull'affitto per Covid è necessario aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Ma ci sono delle deroghe. Secondo quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 28 del decreto Rilancio, infatti, il requisito del fatturato è rimosso per gli esercenti che, al momento di un evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da tali eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19, ossia dal 31 gennaio 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato le circolari n. 14/2020 e n. 25/2020 e ha preso poi come riferimento i chiarimenti forniti con la circolare n. 22/2020. Tale circolare, nel dettaglio, ha fornito chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto Rilancio, che però possono essere applicati anche al credito d'mposta sull'affitto per Covid

Nello specifico, con tale circolare è stato precisato che il requisito del calo di fatturato/corrispettivi decade per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni colpiti da un evento calamitoso, i cui stati di emergenza erano ancora in vigore alla dichiarazione di stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020). Il domicilio fiscale - o la sede operativa fiscale - in questi Comuni doveva essere stabilito a far data dall'insorgere della calamità.

In conclusione, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che l'esercente può usufruire del credito d'imposta sull'affitto per Covid a prescindere dal fatturato, in presenza degli altri requisiti e a patto che il Comune interessato rientri tra quelli colpiti da evento calamitoso.
 

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